COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 DEL 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.11 a carico di: Sig. GRILLONE Giuseppe, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art.40, comma 2, delleN.O.I.F., per avere, sin dal 5.12.2009, tesserato il sig. Carnovale Nazzareno, quale calciatore, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dal’albo del Settore Tecnico e per avere, anche in relazione all’articolo 33, comma 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, altresì, permesso e consentito l’inserimento del medesimo tecnico nel foglio censimento per la stagione 2010/2011 con la qualifica di Vice Presidente della società, sempre in assenza della dovuta istanza di sospensione dai ruoli del settore tecnico di appartenenza; la Società JONATHAN CALCIO A 5, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, comm1 e 2, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale prot.5539/1892 pf 10-11-/SS/fc del 20 febbraio 2012.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 DEL 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.11 a carico di: Sig. GRILLONE Giuseppe, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art.40, comma 2, delleN.O.I.F., per avere, sin dal 5.12.2009, tesserato il sig. Carnovale Nazzareno, quale calciatore, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dal’albo del Settore Tecnico e per avere, anche in relazione all’articolo 33, comma 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, altresì, permesso e consentito l’inserimento del medesimo tecnico nel foglio censimento per la stagione 2010/2011 con la qualifica di Vice Presidente della società, sempre in assenza della dovuta istanza di sospensione dai ruoli del settore tecnico di appartenenza; la Società JONATHAN CALCIO A 5, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, comm1 e 2, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale prot.5539/1892 pf 10-11-/SS/fc del 20 febbraio 2012. IL DEFERIMENTO Con nota del 20/02/2012 il Vice Procuratore Federale, esaminato l’esposto trasmesso dal Presidente della Società Scuola Calcio Real Jonadi Giovani, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Grillone Giuseppe, Presidente della Società Ad Jonathan Calcio Calcio a 5, e la stessa società per rispondere delle incolpazioni di cui in premessa. Nel corso delle indagini veniva accertato che il Sig. Carnovale Nazzareno, tesserato come calciatore sin dal 5.12.2009 per la Soc. Adf Jonathan Calcio a 5, veniva, successivamente, inserito nel foglio censimento 2010-2011 quale Vice Presidente della stessa società contravvenendo all’obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall’albo tecnico di appartenenza e non osservando la normativa in riferimento . IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 26 marzo 2012 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha esposto brevemente i motivi del deferimento e ha così concluso: - per il sig. Grillone Giuseppe mesi due di inibizione; - per la società Ad Jonathan Calcio a 5 € 400,00 di ammenda. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica. Considerato che la società Ad Jonothan Calcio a 5 è stata dichiara inattiva con Comunicato Ufficiale nr.46 del 24 ottobre 2011 dichiara di non doversi procedere nei confronti della stessa. P.Q.M. la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - al Sig. GRILLONE Giuseppe la inibizione per mesi DUE (2) e quindi fino al 29 MAGGIO 2012; Nessuna sanzione può essere adottata nei confronti della società JONATHAN CALCIO A 5 essendo la stessa inattiva a far tempo dal 24 ottobre 2011 come risulta dal C.U. nr.46/2011.
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