LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 26/03/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.159 13) RICORSO DEL CALCIATORE Emilio BASILE/POL.C.S.PISTICCI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 159 del 26/03/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
COMUNICATO UFFICIALE N.159
13) RICORSO DEL CALCIATORE Emilio BASILE/POL.C.S.PISTICCI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/12/2011 il sig.Emilio BASILE, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.C.S.PISTICCI un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11
Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.3.500,00
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
POL.C.S.PISTICCI al pagamento in favore del sig.Emilio BASILE, della somma di €.3.500,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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