COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.101 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 107 del 23.2.2012 (ammenda di € 700,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore IERACI Domenico per SEI gare, squalifica del calciatore LIBRI Domenico per SEI gare, squalifica del calciatore SCATTARREGGIA Gianluca per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.101 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 107 del 23.2.2012 (ammenda di € 700,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore IERACI Domenico per SEI gare, squalifica del calciatore LIBRI Domenico per SEI gare, squalifica del calciatore SCATTARREGGIA Gianluca per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA premesso che, nella seduta del 12.3.2012, la Commissione Disciplinare Territoriale, sentito il rappresentante della società reclamante, che ha confermato il reclamo chiedendone l'accoglimento, ed in parziale accoglimento del reclamo: - ha ridotto la qualifica del calciatore IERACI Domenico a QUATTRO gare; - ha disposto accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società; - ha rimandato ogni altra pronuncia relativa alla posizione della società e degli altri tesserati all'esito della disposta convocazione del Commissario di Campo e dell'arbitro per la seduta del 2.4.2012; (cfr C.U. n.116 del 14.3.2012); rilevato che il rapporto dell’arbitro e del Commissario di campo, confermato integralmente, non lascia spazio a dubbi riguardo alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità dei tesserati della società reclamante; ritenuto che i fatti e le condotte dei singoli tesserati rivestono connotati di estrema gravità e antisportività, e giustificano pienamente le sanzioni comminate dal primo giudice, che devono ritenersi congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta per il resto il reclamo.
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