COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.122 della Società U.S. SERRASTRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 8.3.2012 (ripetizione della gara Serrastretta – Taverna del 4.3.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.122 della Società U.S. SERRASTRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 8.3.2012 (ripetizione della gara Serrastretta – Taverna del 4.3.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante, che ha insistito per l'annullamento del provvedimento che ha disposto la ripetizione della gara; sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA l'arbitro nel referto ha ammesso il proprio errore tecnico, consistito nella sospensione della gara al 48° del 2° tempo dopo aver contato sei calciatori in campo per la società Taverna, su sollecitazione di un dirigente della stessa società, verificando, al rientro negli spogliatoi, che vi erano state quattro espulsioni, e quindi i calciatori in campo dovevano necessariamente essere sette. Tale circostanza è stata confermata dal direttore di gara davanti a questa Commissione. Per tale motivo non può trovare accoglimento, stante la natura di prova privilegiata assegnata al rapporto arbitrale, la contestazione della reclamante secondo cui la gara sarebbe stata sospesa per abbandono da parte dei calciatori della società Taverna, anziché per la sopraggiunta inferiorità numerica. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa; dispone, altresì, la trasmissione della decisione alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per quanto di competenza.
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