COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.123 della Società A.S. DON BOSCO JACURSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 57 del 15.3.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Don Bosco Jacurso – Maierato del 11.3.2012 con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 120,00, squalifica del capitano VONELLA Salvatore per DUE gare effettive, squalifica del calciatore ADORNETTO Antonio per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore CRISTOFARO Santo per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.123 della Società A.S. DON BOSCO JACURSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 57 del 15.3.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Don Bosco Jacurso – Maierato del 11.3.2012 con il punteggio di 0 - 3, ammenda di € 120,00, squalifica del capitano VONELLA Salvatore per DUE gare effettive, squalifica del calciatore ADORNETTO Antonio per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore CRISTOFARO Santo per CINQUE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA La Società reclamante lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara gara Don Bosco Jacurso – Maierato dell’11.3.2012 con il punteggio di 0 - 3, l’ammenda di € 120,00, la squalifica del capitano Vonella Salvatore per due gare effettive, la squalifica del calciatore Adornetto Antonio per quattro gare effettive, la squalifica del calciatore Cristofaro Santo per cinque gare effettive a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatori al 30’ minuto del secondo tempo. Ed invero, risulta dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dallo stesso direttore di gara nel corso dell’odierna seduta, che la gara veniva sospesa a causa del rifiuto di due calciatori espulsi di abbandonare la posizione presa nei pressi della panchina di propria pertinenza dopo il provvedimento disciplinare, nonché dalla mancata collaborazione da parte del vice capitano della società Don Bosco Jacurso e dei dirigenti di fare eseguire le disposizioni arbitrali. Lo stesso arbitro ha dichiarato che erano presenti le Forze dell’Ordine e che, malgrado il clima teso e le offese e minacce ricevute, la sua incolumità non è mai stata messa in pericolo. La delineata situazione di fatto non riveste certamente estremi- sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro - forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obbiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso in specie, caratterizzato solo dal rifiuto di due giocatori di lasciare la panchina, dal rifiuto del vice capitano e della dirigenza della società Don Bosco Jacurso di fare eseguire il provvedimento. E’ evidente che l’arbitro avrebbe potuto sanzionare i tesserati della Don Bosco Jacurso senza sospendere la gara e, eventualmente, decretarne la fine per insufficienza del numero minimo dei calciatori della società Don Bosco Jacurso. La gara, deve, quindi, essere ripetuta. Congrue ed adeguate appaiono, invece, le altre sanzioni comminate dal primo giudice alla società ed ai tesserati Adornetto Antonio e Cristofaro Santo in relazione ai fatti accertati, mentre la squalifica del calciatore Vonella Salvatore per due giornate non è impugnabile ai sensi dell’art.45 comma 3, a) del C.G.S.. P.Q.M. dispone la ripetizione della gara Don Bosco Jacurso –Maierato e la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per quanto di competenza; dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore VONELLA Salvatore; rigetta nel resto; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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