COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.105 della Società A.C. CASIGNANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 15.3.2012 (omologazione del risultato della gara Atletico Saline – Casignana del 4.3.2012 con il punteggio di 3-1 acquisito sul campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.105 della Società A.C. CASIGNANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 15.3.2012 (omologazione del risultato della gara Atletico Saline - Casignana del 4.3.2012 con il punteggio di 3-1 acquisito sul campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo, pur se redatto su carta intestata della società reclamante, è privo di sottoscrizione, in violazione dell'art.33, comma 5, del C.G.S.; che tale irregolarità comporta incertezza assoluta su chi ha proposto il reclamo e sulla legittimazione a proporlo, motivo di inammissibilità del ricorso, che ne preclude l’esame; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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