COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.126 della Società A.S.D. TERRANOVA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 8.3.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Terranova Calcio – Real Laureana del 4.3.21012; ammenda di € 80,00; inibizione dei dirigenti VOTANO Carmelo, SERGI Antonio, ARTIERI Vincenzo fino al 22.3.2012; inibizione del dirigente FOTI Giovanni fino al 17.3.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012
DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.126 della Società A.S.D. TERRANOVA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al
Comunicato Ufficiale n. 47 del 8.3.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Terranova Calcio – Real Laureana del
4.3.21012; ammenda di € 80,00; inibizione dei dirigenti VOTANO Carmelo, SERGI Antonio, ARTIERI Vincenzo fino al
22.3.2012; inibizione del dirigente FOTI Giovanni fino al 17.3.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
premesso che i fatti come descritti nel referto sono stati confermati e specificati dall’arbitro in sede di audizione dinnanzi a questa
Commissione;
che effettivamente tutti i tentativi dell’arbitro di fare riprendere la gara sono risultati vani;
ritenuto che l’impugnazione avverso l’inibizione dei dirigenti Votano Carmelo, Sergi Antonio, Artieri Vincenzo e Foti Giovanni è
inammissibile perchè inferiore ad un mese ai sensi dell’art.45, comma 3, lettera b), del C.G.S.;
considerato che la sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua ed adeguata ai fatti accaduti;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo avverso l’inibizione dei dirigenti VOTANO Carmelo, SERGI Antonio, ARTIERI Vincenzo e FOTI
Giovanni;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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