COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO nr.127 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato n.120 del 22.3.2012 (squalifica del calciatore PANTANO Salvatore per CINQUE gare, squalifica dell’allenatore MEGNA Rolando fino al 5.4.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 04/04/2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO nr.127 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato n.120 del 22.3.2012 (squalifica del calciatore PANTANO Salvatore per CINQUE gare, squalifica dell’allenatore MEGNA Rolando fino al 5.4.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la condotta del calciatore Pantano Salvatore deve configurarsi come violenta con connotati di particolare gravità, attese anche le conseguenze lesive e la circostanza, attestata dal rapporto arbitrale e del commissario di campo, che il fatto è avvenuto con la palla lontana; che, pertanto, la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice, secondo le previsioni dell'art.19, comma 4, lettera c) del C.G.S., è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; ritenuto che l'impugnazione avverso la squalifica dell'allenatore Megna Rolando, poichè inferiore ad un mese, è inammissibile ai sensi dell'art.45 comma. 3, lettera b) del C.G.S.; P.Q.M. rigetta il reclamo avverso la squalifica del calciatore PANTANO Salvatore; dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica dell'allenatore MEGNA Rolando; dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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