COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 05/04/2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 24/ 3/2012 PIETRAFITTA CALCIO 2003 – CARIATESE
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 05/04/2012
DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 24/ 3/2012 PIETRAFITTA CALCIO 2003 – CARIATESE
Il Giudice Sportivo Territoriale,letto il reclamo presentato dalla società Pietrafitta Calcio 2003 con il quale chiede che venga inflitta la
punizione sportiva della perdita della gara alla società Cariatese per la posizione irregolare poiché squalificato del giocatore
Cosentino Antonio;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Cariatese;
letti gli atti ufficiali della gara dai quali si evince :
- che alla gara Pietrafitta Calcio 2003 - Cariatese disputata in data 24.3.2012 prendeva parte il giocatore Cosentino Antonio nato il
17.9.1972;
letto il Comunicato Ufficiale n.117 del 15.03.2012 dal quale si evince che la squalifica per quattro giornate di gara veniva assunta nei
confronti del giocatore Cosentino Antonio nato il 30.11.1970;
ritenuto, pertanto, che il calciatore Cosentino Antonio nato il 17.09.1972 aveva titolo per partecipare regolarmente alla gara in
epigrafe;
rilevato, infine, che quanto assunto della reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali sopra indicati;
delibera
1) rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa;
2) confermare il risultato della gara PIETRAFITTA - CARIATESE : 2 - 3.