COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CITTÀ DE LA CAVA 1394 – GARA AGROPOLI / CITTÀ DE LA CAVA 1394 DEL 25/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO CITTÀ DE LA CAVA 1394 – GARA AGROPOLI / CITTÀ DE LA CAVA 1394 DEL
25/3/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 92 del 29.3.2012, pag. 2255, visto il reclamo
ritualmente preannunciato e proposto rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di
rigetto. La società reclamante si duole che l’arbitro sia incorso in errore tecnico, in quanto al 10°
minuto del secondo tempo, il direttore di gara medesimo avrebbe ammonito per la seconda volta il
calciatore della società Agropoli, inserito in distinta al n. 3, sig. Montano Giovanni, senza provvedere
alla conseguente ed immediata espulsione dal campo, provvedendovi solo dopo circa 5 minuti,
inficiando così il regolare svolgimento della gara per il dedotto errore tecnico. Orbene, letti gli atti
ufficiali, sentiti l’arbitro e gli assistenti di gara a chiarimento, emerge che la doglianza è infondata. In
effetti durante il secondo tempo, al 13° minuto, l’ arbitro ha provveduto ad ammonire il calciatore n. 3
della società Agropoli sig. Montano Giovanni. Lo stesso calciatore era stato già ammonito all’8°
minuto del primo tempo. L’arbitro, dopo aver sanzionato nuovamente con la seconda ammonizione
il citato calciatore n. 3 della società Agropoli sig. Montano Giovanni, non gli ha notificato
immediatamente, il provvedimento di espulsione. Ripresa la gara con il calcio di punizione nel punto
in cui il calciatore innanzi indicato aveva commesso il fallo, causa del provvedimento disciplinare,
l’assistente n. 2, segnalava con la bandierina, già prima della ripresa del gioco, richiamando
l’attenzione del direttore di gara, così come faceva anche l’assistente n. 1. Nel frattempo, la palla
calciata in avanti nella metà campo della società Agropoli, veniva ribattuta da un calciatore diverso
dal n. 3 dell’Agropoli medesimo, verso la posizione dell’assistente n. 2. Vista la segnalazione
l’arbitro fischiava ed interrompeva il gioco, ed avvicinatosi prima all’assistente n. 2 e poi
all’assistente n. 1, si accertava della mancata ed immediata notifica del provvedimento di espulsione
nei confronti di Montano Giovanni, e richiamato il a se calciatore medesimo provvedeva ad
espellerlo, per la doppia ammonizione. Si è accertato che, dal momento in cui è ripreso il gioco con
la battuta del calcio di punizione, al momento in cui l’arbitro ha sospeso la gara, sono trascorsi circa
10-11 secondi. In questo lasso di tempo non veniva adottato alcun provvedimento tecnico né
disciplinare da parte dell’arbitro. La gara è ripresa regolarmente, dopo aver fatto allontanare il
calciatore espulso dal terreno di gioco. Considerato che la durata di 10-11 secondi in cui la gara si èsvolta con la presenza del calciatore Montano Giovanni in campo, è sostanzialmente irrilevante,
anche perché il citato calciatore non ha mai preso parte all’azione in questo brevissimo lasso di
tempo di tempo, e che nessun provvedimento di natura tecnico disciplinare è stato adottato
dall’arbitro, deve concludersi che la gara in epigrafe si è svolta regolarmente. Nel caso in specie,
pertanto non può dedursi che la mancata espulsione immediata del calciatore Montano Giovanni
(Agropoli), abbia influito sul regolare svolgimento della gara, perché il calciatore in questione è stato
espulso dopo circa 10 secondi di svolgimento di gara e senza alcun accadimento di rilievo dovuto
alla presenza di quest’ultimo calciatore in campo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Città de la Cava e di omologare il risultato
Agropoli – Citta de la Cava: 1-1, acquisito sul campo; dispone, altresì, addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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