COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CITTÀ DE LA CAVA 1394 – GARA AGROPOLI / CITTÀ DE LA CAVA 1394 DEL 25/3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CITTÀ DE LA CAVA 1394 – GARA AGROPOLI / CITTÀ DE LA CAVA 1394 DEL 25/3/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 92 del 29.3.2012, pag. 2255, visto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che l’arbitro sia incorso in errore tecnico, in quanto al 10° minuto del secondo tempo, il direttore di gara medesimo avrebbe ammonito per la seconda volta il calciatore della società Agropoli, inserito in distinta al n. 3, sig. Montano Giovanni, senza provvedere alla conseguente ed immediata espulsione dal campo, provvedendovi solo dopo circa 5 minuti, inficiando così il regolare svolgimento della gara per il dedotto errore tecnico. Orbene, letti gli atti ufficiali, sentiti l’arbitro e gli assistenti di gara a chiarimento, emerge che la doglianza è infondata. In effetti durante il secondo tempo, al 13° minuto, l’ arbitro ha provveduto ad ammonire il calciatore n. 3 della società Agropoli sig. Montano Giovanni. Lo stesso calciatore era stato già ammonito all’8° minuto del primo tempo. L’arbitro, dopo aver sanzionato nuovamente con la seconda ammonizione il citato calciatore n. 3 della società Agropoli sig. Montano Giovanni, non gli ha notificato immediatamente, il provvedimento di espulsione. Ripresa la gara con il calcio di punizione nel punto in cui il calciatore innanzi indicato aveva commesso il fallo, causa del provvedimento disciplinare, l’assistente n. 2, segnalava con la bandierina, già prima della ripresa del gioco, richiamando l’attenzione del direttore di gara, così come faceva anche l’assistente n. 1. Nel frattempo, la palla calciata in avanti nella metà campo della società Agropoli, veniva ribattuta da un calciatore diverso dal n. 3 dell’Agropoli medesimo, verso la posizione dell’assistente n. 2. Vista la segnalazione l’arbitro fischiava ed interrompeva il gioco, ed avvicinatosi prima all’assistente n. 2 e poi all’assistente n. 1, si accertava della mancata ed immediata notifica del provvedimento di espulsione nei confronti di Montano Giovanni, e richiamato il a se calciatore medesimo provvedeva ad espellerlo, per la doppia ammonizione. Si è accertato che, dal momento in cui è ripreso il gioco con la battuta del calcio di punizione, al momento in cui l’arbitro ha sospeso la gara, sono trascorsi circa 10-11 secondi. In questo lasso di tempo non veniva adottato alcun provvedimento tecnico né disciplinare da parte dell’arbitro. La gara è ripresa regolarmente, dopo aver fatto allontanare il calciatore espulso dal terreno di gioco. Considerato che la durata di 10-11 secondi in cui la gara si èsvolta con la presenza del calciatore Montano Giovanni in campo, è sostanzialmente irrilevante, anche perché il citato calciatore non ha mai preso parte all’azione in questo brevissimo lasso di tempo di tempo, e che nessun provvedimento di natura tecnico disciplinare è stato adottato dall’arbitro, deve concludersi che la gara in epigrafe si è svolta regolarmente. Nel caso in specie, pertanto non può dedursi che la mancata espulsione immediata del calciatore Montano Giovanni (Agropoli), abbia influito sul regolare svolgimento della gara, perché il calciatore in questione è stato espulso dopo circa 10 secondi di svolgimento di gara e senza alcun accadimento di rilievo dovuto alla presenza di quest’ultimo calciatore in campo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Città de la Cava e di omologare il risultato Agropoli – Citta de la Cava: 1-1, acquisito sul campo; dispone, altresì, addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it