COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO – PRATA P.U. DEL 31/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 05 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO – PRATA P.U. DEL 31/3/2012
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara non si è disputata per la mancata presenza della
società Claudio Oliva Passo Eclano. All’orario d’inizio della gara in rappresentanza di tale società, si
presentava il Presidente della medesima, sig. Villanova Marco, il quale consegnava al direttore di
gara una nota del Comune di Grottaminarda, prot. n. 3391 del 30/3/2012 dalla quale si rilevava che
nella giornata del 1° aprile erano state sospese tu tte le attività sportive previste sull’impianto
medesimo. Poiché nessuna comunicazione in ordine alla indisponibilità dell’impianto sportivo, ne
ulteriore comunicazione d’impianto sportivo alternativo, è pervenuta da parte della società Claudio
Oliva Passo Eclano al C.R. Campania, la citata società Claudio Oliva Passo Eclano era comunque
tenuta a presentarsi presso l’impianto sportivo per la disputa della gara prevista per le ore 16.00
dell’1.4.2012, come dal Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo u.s., pag. 2252. Per tali motivi, la
società Claudio Oliva Passo Eclano è da considerarsi rinunciatari e pertanto, sanzionabile ai sensi
dell’art. 53 comma 2, NOIF e dell’art. 17, comma 3, del C.G.S. Tanto premesso,
DELIBERA
di infliggere alla società Claudio Oliva Passo Eclano la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di €
150.00, relativa alla prima rinuncia.