COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA – GAVELLESE – TRESIGALLO Il Giudice Sportivo,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA – GAVELLESE - TRESIGALLO Il Giudice Sportivo, ha letto il referto dell'arbitro dal quale è emerso che al 37° del secondo tempo, dopo la quarta espul sione da parte del Direttore di gara emessa nei confronti della Soc. Gavellese, l’arbitro ha sospeso definitivamente la gara. Rilevato che il Direttore di gara ha dichiarato nel supplemento, fonte di prova privilegiata, che: “Ho sospeso la partita perché preso dal panico penso che non ci fosse più il numero minimo per proseguire la gara” ; considerato che ai sensi di quanto previsto dalla rispettiva Regola del Giuoco del Calcio l’arbitro doveva proseguire la gara dato che le condizioni minime per il prosieguo della stessa erano sufficienti (n° 7 calciatori); considerato che l’arbitro nel proprio supplemento ha dichiarato l’errore nella sospensione della gara; P.T.M. Delibera: la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro trasmettendo a tal fine gli atti al C.R.E.R. Attività Agonistica per quanto di competenza. Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
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