COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 106 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. PORTO CORSINI Avverso squalifica per 4 giornate calc. CURCI CHRISTIAN e per 5 giornate calc. COSTA GAETANO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 37 del 21.3.2012 gara PORTO CORSINI – BORGO TULIERO del 18.3.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 106 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. PORTO CORSINI Avverso squalifica per 4 giornate calc. CURCI CHRISTIAN e per 5 giornate calc. COSTA GAETANO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 37 del 21.3.2012 gara PORTO CORSINI – BORGO TULIERO del 18.3.2012 L’A.S.D. U.S.PORTO CORSINI ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) il calc. CURCI non solo non ha mai rivolto offese verso l’arbitro e i sostenitori della squadra avversaria, ma è anche intervenuto per placare un inizio di rissa fra opposte tifoserie; 2) il calc. COSTA, espulso verso la fine della gara e non nel primo tempo, non è mai uscito dal recinto del campo, quindi, visto che ha giocato gran parte del secondo tempo, come poteva anche essere in tribuna? Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, dopo avere dichiarato che, effettivamente il calc, COSTA è stato espulso al 20° del secondo tempo per atto di violenza, a palla lontana, nei confronti di un giocatore avversario, mentre il calc. CURCI era stato espulso nel corso del primo tempo per doppia ammonizione, ha ribadito che entrambi i suddetti calciatori, nel secondo tempo, dalla tribuna dove si erano portati, rivolgevano espressioni offensive e scurrili nei confronti suoi e dei tifosi della squadra avversaria; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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