COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 107 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CIVITELLA Avverso squalifica al 31.12.2012 all. ORIOLI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 14.3.2012 gara S.VITTORE – CIVITELLA dell’11.3.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 107 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CIVITELLA Avverso squalifica al 31.12.2012 all. ORIOLI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 14.3.2012 gara S.VITTORE – CIVITELLA dell’11.3.2012 L’A.S.D. CIVITELLA CALCIO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che, nei minuti finali della gara, all’ennesima decisione dubbia, l’all. ORIOLI si avvicinava all’arbitro protestando ripetutamente, con entrambe le mani in tasca e senza tentare alcun contatto con lo stesso e, dopo essersi riseduto, veniva espulso. Dopo la comunicazione del provvedimento si dirigeva verso l’uscita dal terreno di gioco reiterando le proteste e le offese, ma non tentando di avere alcun contatto, né tanto meno di cercare nessun tentativo di collisioni con il direttore di gara, che riprendeva regolarmente l’incontro. A fine gara si preoccupava di mandare velocemente i giocatori dentro lo spogliatoio, frapponendosi fra questi ed l’arbitro, aiutato in questo dall’enorme stazza fisica. Ci sono state proteste e offese e nessun tentativo di intimidazione e di contatto. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario,, ha precisato che l’all. ORIOLI, entrato indebitamente in campo, gli rivolgeva frasi gravemente protestatarie e dubbiose sulla sua imparzialità nella conduzione della gara. Veniva invitato ad allontanarsi dal terreno di gioco ed invece si avvicinava all’arbitro reiterando le offese, - aggiungendo anche frasi minacciose di atti violenti, avvicinandoglisi sino a circa un metro di distanza, costringendolo ad arretrare per una ventina di metri, il tutto sempre con le mani dietro la schiena, continuando sino a quando un suo giocatore lo prendeva con entrambe le braccia alla vita e lo trascinava di peso fuori dal terremo di gioco, mentre reiterava le esternazioni; - ritenuto che il deplorevole comportamento dell’all. ORIOLI debba , comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto, d e l i b e r a - di ridurre al 31.8.2012 la squalifica dell’all. ORIOLI ALESSANDRO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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