COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 109 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MIRAMARE Avverso squalifica al 31.5.2012 all. MOROLLI DENIS delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 33 del 15.3.2012 gara PUNTOGIOVANE – MIRAMARE del 10.3.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°39 del 04/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
109 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MIRAMARE
Avverso squalifica al 31.5.2012 all. MOROLLI DENIS
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 33 del 15.3.2012
gara PUNTOGIOVANE – MIRAMARE del 10.3.2012
L’A.C.D. MIRAMARE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento contestando in primo luogo l’identificazione
dell’all. MOROLLI, che assisteva alla partita al di fuori della recinzione del terreno di gioco e che non conosce l’arbitro. Contesta
altresì quanto attribuitogli in quanto, se è vero che assisteva alla partita con particolare coinvolgimento, il coinvolgimento proprio degli
allenatori che seguono la gara dei propri ragazzi, ma è altrettanto vero che non istigava i suoi ad un comportamento violento,
proferendo frasi offensive sia verso i giocatori avversari sia verso l’arbitro. Chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, una
consistente riduzione della stessa.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito
che l’all. MOROLLI, da lui riconosciuto senza ombra di dubbio, dall’esterno del recinto di gioco, dietro la panchina dell’A.C.D.
Miramare, , incitava i propri calciatori a mettere in atto comportamenti violenti ed intimidatori, rivolgendo espressioni offensive verso
l’arbitro ed i giocatori della squadra avversaria, reiterando le esternazioni nei confronti dell’arbitro ,anche dopo il termine dell’incontro
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.5.2012 dell’all. MOROLLI DENIS.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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