COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 05.04.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, GARA DEL 01/04/2012 ESPERIA ANTHARES – ISONZO IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 05.04.2012
Delibera del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
GARA DEL 01/04/2012 ESPERIA ANTHARES – ISONZO
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
esaminati il rapporto dell’arbitro ed il relativo supplemento riguardanti la gara ESPERIA
ANTHARES – ISONZO dell’1.04.2012, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone
“C”;
preso atto che la gara suindicata, iniziata alle ore 16.00, veniva sospesa dall’arbitro, dopo che la
stessa, per un grave infortunio occorso al calciatore SPADARO Massimiliano dell’A.S.D. Esperia
Anthares, era stata interrotta al 44’ del 2° tempo quando dovevano ancora essere giocati un
minuto dei tempi regolamentari e quattro minuti di recupero;
rilevato che il predetto infortunio aveva profondamente turbato sia i calciatori che i Dirigenti di
entrambe le squadre nonché l’arbitro stesso (il calciatore Spadaro Massimilano, a seguito di uno
scontro di gioco, cadeva a terra sbattendo violentemente il capo al suolo, il che gli causava la
perdita dei sensi protrattasi per qualche minuto e copiosa perdita di sangue dalla testa; veniva
immediatamente soccorso da un calciatore della squadra avversaria, di professione paramedico,
che gli prestava le prime cure fino all’arrivo dell’ambulanza, giunta dopo circa 10 minuti; i sanitari
medicavano l’infortunato, gli immobilizzavano la testa, gli applicavano un collare, dopodiché, non
senza difficoltà, riuscivano a metterlo sull’ambulanza nel mentre lo stesso era in evidente stato di
shock);
rilevato, altresì, dagli atti che a causa di tale grave infortunio e del lungo intervento operato sul
terreno di gioco dai sanitari immediatamente allertati e giunti sul posto, i Dirigenti ed i calciatori
di tutte e due le squadre, turbati profondamente per l’accaduto, manifestavano a più riprese
all’arbitro (anche lui sconvolto per l’incidente), durante l’arco temporale intercorso fra
l’interruzione della gara, subito dopo l’incidente, e l’uscita dell’ambulanza dal campo sportivo
(circa tre quarti d’ora) la loro indisponibilità a disputare i minuti che mancavano fino al termine
della gara;
valutato che, dopo che il calciatore infortunato era stato condotto via in ambulanza, non
sussistevano più né per i calciatori né per l’arbitro le condizioni di serenità necessarie per poter
proseguire l’incontro a causa del citato grave infortunio e del trauma emotivo che era stato
causato nella circostanza ai presenti;
preso atto che, sulla base di quanto accaduto e sopra descritto, l’arbitro sospendeva in via
definitiva la gara alle ore 18.28, dopo un’interruzione durata circa tre quarti d’ora;
considerato che la detta gara non aveva avuto un regolare svolgimento in quanto non
regolarmente conclusa (dovevano essere ancora giocati un minuto dei tempi regolamentari e
quattro minuti di recupero con la squadra dell’Isonzo che conduceva per 2-0);
P.Q.M.
Delibera, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c) C.G.S. la ripetizione della gara ESPERIA ANTHARESISONZO,
valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone “C” ; i relativi atti vengono rimessi al
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND per i conseguenti adempimenti di competenza.
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