COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 05.04.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, GARA DEL 31/03/2012 TORRE – NUOVA A.C. SANDANIELESE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 05.04.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, GARA DEL 31/03/2012 TORRE – NUOVA A.C. SANDANIELESE IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) del C.G.S.; esaminati il rapporto dell’arbitro ed i documenti ufficiali relativi alla gara TORRE – NUOVA A.C. SANDANIELESE, valevole per il Campionato Regionale Juniores, Girone “A”, disputatasi a Torre di Pordenone in data 31.03.2012 e conclusasi con il risultato di 1 –1; rilevato dal rapporto dell’arbitro che l’A.S.D. Nuova A.C. Sandanielese ha impiegato sul campo, in qualità di calciatore, dal 44’ del secondo tempo fino alla fine della gara (un minuto dei tempi regolamentari e 5 minuti di recupero) il proprio assistente di parte messo a disposizione dell’arbitro dall’inizio della partita e fino a quel momento, ZANIN William (matr. FIGC n. 036775), in sostituzione del proprio n. 10, PIUZZI Luca (matr. FIGC n. 4499741); il Piuzzi prendeva il posto, a sua volta, dello Zanin medesimo quale assistente di parte dell’arbitro fino alla conclusione dell’incontro; viste le Decisioni Ufficiali della FIGC, annesse alla regola 6 del giuoco del calcio relativa agli “assistenti di parte” (pag. 85 del Regolamento del Giuoco del Calcio dell’Associazione Italiana Arbitri, edizione 2011, punto 4), in base alle quali: “un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l’attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso”; considerato che il Campionato Regionale “Juniores” non viene organizzato dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, ma rientra fra l’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti (vedasi al riguardo il C.U. n. 1 dell’1.07.2011 della L.N.D., pag. 13), motivo per cui per il predetto Campionato Regionale “Juniores” vige la suindicata disposizione contenuta nelle Decisioni Ufficiali della FIGC annesse alla regola 6 del giuoco del calcio; considerato quindi che l’A.S.D. Nuova A.C. Sandanielese, utilizzando in campo, negli ultimi sei minuti della gara, in qualità di calciatore, un proprio tesserato che aveva svolto dall’inizio della gara stessa e fino al quel momento le funzioni di assistente di parte dell’arbitro messo a disposizione di quest’ultimo dalla società stessa, ha fatto partecipare all’incontro un calciatore che non ne aveva titolo, ponendo in essere una situazione di irregolarità; visto l’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8 (del Codice di Giustizia Sportiva), alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; - omissis –“ accertata quindi la violazione commessa dall’A.S.D. Nuova Sandanielese nella gara suindicata; P.Q.M. delibera: 1) a carico dell’A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE la punizione sportiva della perdita della gara TORRE – NUOVA A.C. SANDANIELESE, disputatasi il 31.03.2012, con il punteggio di 0 – 3, ai sensi della’art. 17, comma 5, lett. a) del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S. stesso; 2) l’inibizione temporanea nei confronti del sig. CRESSA Patrizio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE, fino al 13 aprile 2012, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.
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