COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 29/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CASPERIA 2006 – PRO CALCIO ANGUILLARA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 29/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CASPERIA 2006 - PRO CALCIO ANGUILLARA Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe rileva: al 40mo del I tempo, l'arbitro mentre espelleva dal campo il calciatore CANGINI ROBERTO (PRO CALCIO ANGUILLARA) pertanto, in reazione al fallo subito il calciatore BONIFAZI DAMIANO (CASPERIA 2006) colpisce l'avversario con pugni alla schiena ed alla nuca, facendolo cadere per terra. A seguito di tale avvenimento nasceva una rissa tra calciatori alla quale partecipavano più tesserati di entrambe le squadre. Fra questi, l'arbitro riconosceva della Società CASPERIA: POMPILI LUCA - ANTONINI MATTEO e OTTAVIANO ALESSIO - BONIFAZI DAMIANO della Società PRO CALCIO ANGUILLARA: ALESSANDRONI ALESSIO - CIRIMBILLA ALESSANDRO - NORI LUCA L'arbitro, nel corso della gara, ha comminato le seguenti espulsioni: Società CASPERIA 2006: - al 15mo del I tempo FIORAVANTI MARCO - per condotta violenta nei confronti di un avversario; - al 32mo del I tempo COLALELLI SIMONE per doppia ammonizione; - al 13mo del II tempo D'AMICO FRANCESCO per avere rivolto offese ai componenti la panchina avversaria. Soc. PRO CALCIO ANGUILLARA: al 15mo del I tempo GATTONI MARCO per atto di violenza nei confronti di un avversario. - al 40mo del II tempo CANGINI ROBERTO per doppia ammonizione (come sopra riportato). L'arbitro constatava che le due squadre, a seguito delle espulsioni, che avrebbe dovuto comminare, si sono venute a trovare in campo con un numero di calciatori inferiore a quanto previsto dal regolamento. Pertanto decretava la sospensione definitiva della gara al 40mo del II tempo sul seguente punteggio: CASPERIA - PRO CALCIO ANGUILLARA 2 - 3 (art. 73 comma 2 delle NOIF). A seguito di tale decisione, i calciatori della Soc. CASPERIA accerchiavano l'arbitro, uno di questi non riusciva ad identificare, lo colpisce al volto con un pugno e dopo essersi tolto la maglia di gioco per non farsi riconoscere, si dileguava all'interno degli spogliatoi. Successivamente una persona probabilmente il Presidente della Società, indebitamente presente all'interno degli spogliatoi, non identificato ma riconducibile alla Società, aggrediva l'arbitro con violenza colpendolo prima al volto con un pugno e successivamente lo afferrava per il collo provocandogli trauma in seguito ad aggressione e contusione della regione zigomatica dx - distorsione dei muscoli del collo diagnosticati dall'ospedale S. GIOVANNI EVANGELISTA - TIVOLI guaribile in gg 7 sc. A fine gara, il Dirigente Sig. DI GIACOMO DOMENICO, accompagnatore della Società PRO CALCIO ANGUILLARA, si rifiutava di firmare il rapportino. Dall'esposizione dei fatti, così come sopra riportati, la responsabilità della sospensione della gara deve essere attribuita ad entrambe le Società e per l'effetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del C.G.S. DELIBERA - di infliggere alle Società CASPERIA 2006 e PRO CALCIO ANGUILLARA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; - di comminare alla Società CASPERIA 2006 l'ammenda di € 1.000 e la diffida del campo di gioco; - di comminare alla società PRO CALCIO ANGUILLARA l'ammenda di € 150; - di inibire il Sig. DI GIACOMO DOMENICO (PRO CALCIO ANGUILLARA) fino al 20.4.2012; - di squalificare i sottoelencati calciatori espulsi: CASPERIA 2006: Per 2 gare effettive: BONIFAZI DAMIANO - POMPILI LUCA - ANTONINI MATTEO - OTTAVIANO ALESSIO Per 1 gara effettiva: FIORAVANTI MARCO - COLALELLI SIMONE - D'AMICO FRANCESCO PRO CALCIO ANGUILLARA: Per 2 gare effettive: ALESSANDRONI ALESSIO - CIRIMBILLA ALESSANDRO - NORI LUCA Per 1 gara effettiva: CATTONI MARCO - CANGINI ROBERTO POMPILI LUCA (CASPERIA 2006) Calciatore facente funzione di capitano della squadra. Squalifica fino al 31.3.2015: Perchè, un proprio compagno di squadra non identificato, in quanto si era tolto la maglia di gioco per non farsi identificare, a fine gara, colpiva l'arbitro con un pugno al volto. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S. che recita testualmente: "Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi in danno degli Ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto". Si trasmettono gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per l'individuazione dell'autore dell'aggressione all'arbitro.
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