COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VASANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARIANI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 177 DEL 22.3.2012 (Gara: VASANELLO – CIMINA RONCIGLIONE del 18.3.2012 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VASANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARIANI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 177 DEL 22.3.2012
(Gara: VASANELLO – CIMINA RONCIGLIONE del 18.3.2012 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la società VASANELLO chiede una riduzione della squalifica a
carico del calciatore MARIANI, deducendo che lo stesso si sarebbe limitato a reagire al
comportamento di un avversario e non avrebbe poggiato la fronte su quella dell’arbitro.
Considerato che dalla lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) –
emerge una condotta dell’interessato ben diversa da quella argomentata dalla ricorrente. Il
MARIANI espulso per aver offeso e strattonato un avversario, alla relativa notifica, poggiava la
fronte su quella dell’arbitro.
Ritenute quindi insussistenti le lamentele della ricorrente e adeguata la sanzione adottata, questa
Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VASANELLO e, per l’effetto, di confermare la
decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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