COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.5.2012 A CARICO DELL’ALLENATORE DI TELLA EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 59 DEL 22.3.2012 (Gara: URBE ROMA CALCIO – CASALOTTI del 17.3.2012 – Allievi Prov. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 15.5.2012 A CARICO DELL’ALLENATORE DI TELLA EMILIANO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N. 59 DEL 22.3.2012
(Gara: URBE ROMA CALCIO – CASALOTTI del 17.3.2012 – Allievi Prov. Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CASALOTTI pone in evidenza che al termine
della gara l’Allenatore DI TELLA EMILIANO contestava all’arbitro il tempo di recupero concesso,
inferiore a quanto indicato dall’arbitro stesso. In tale contesto si avvicinava poggiando la propria
testa a quella dell’arbitro, e se contatto c’è stato, è stato assolutamente fortuito e non violento e
che comunque, in tale circostanza, gli proferivano frasi ingiuriose, per cui si scusa con tutti nel
rispetto dello sport.
Chiede in conclusione la ricorrente che venga comminata una squalifica più mite nei confronti del
proprio allenatore DI TELLA EMILIANO.
Questa Commissione, nel leggere gli atti di gara, si è resa conto che i fatti si sono svolti in maniera
difforme rispetto a quanto evidenziato dalla reclamante. Infatti il DI TELLA , a fine gara, protestava
vivacemente per il recupero assegnato dall’arbitro con un linguaggio scorretto, tentando il contatto
fisico. Dopodichè poggiava la testa su quella dell’arbitro spingendolo indietro, continuando ad
urlargli minacce, tentando altresì di divincolarsi dalla stretta dei propri calciatori, senza riuscirvi.
Da quanto sopra evidenziato, appare evidente a questa Commissione che la sanzione inflitta dal
Giudice Sportivo al DI TELLA è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal predetto
allenatore e che pertanto le argomentazioni poste in essere dalla Società CASALOTTI non sono
assumibili neppure parzialmente.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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