COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO GROTTAFERRATA – V.J.S. VELLETRI 1955

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO GROTTAFERRATA - V.J.S. VELLETRI 1955 Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 167 del 14.03.2012; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società ATLETICO GROTTAFERRATA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento a causa di un grave infortunio del proprio portiere che doveva essere trasportato d'urgenza in eliambulanza all'Ospedale S. Camillo di Roma - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe rileva: - al 47' del secondo tempo (due minuti di recupero dei quattro assegnati dall'arbitro) a seguito di uno scontro fortuito, il portiere Sig. FORTUNATI Luca della Società GROTTAFERRATA mostrava perdita di sensi e sguardo assente. Intervenuti immediatamente i sanitari si richiedeva l'intervento del "118" per i soccorsi del caso. Le condizioni del malcapitato calciatore, si presentavano piuttosto gravi e subito dopo interveniva un elicottero del 118 per il trasporto in ospedale. - A seguito di questo evento, i calciatori non si trovavano nelle condizioni psicologiche di portare a termine regolarmente le gara e, quindi, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente l'incontro al 47' del II tempo sul seguente punteggi: A.GROTTAFERRATA - VIS VELLETRI 1-2 Ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. C del CGS PQM DELIBERA 1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società A. GROTTAFERRATA 2) di ordinare la ripetizione della gara e di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza 3) La tassa va restituita.
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