COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GROPELLO SAN GIORGIO – ATLETICA DEL PO 2000

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GROPELLO SAN GIORGIO - ATLETICA DEL PO 2000 Visti gli atti ufficiali di gara. Rilevato che: La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 31’ minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società che si sono scambiati ripetutamente calci, pugni e spintoni Infatti: al 29º 2º t. il calciatore Amon Azanin Patrich della società Atletica del Po dava una violenta spinta ad un avversario facendolo cadere a terra; alla notifica dell'espulsione rincorreva minacciosamente l'avversario venendo a stento trattenuto dai compagni. Nel giro di pochi secondi accorrevano una decina di calciatori che cominciavano a spintonarsi ed a tirarsi calci e pugni: tra essi il calciatore Topolino Francesco della società Gropello colpiva con un violento pugno al viso un avversario facendolo stramazzare a terra sanguinante e colpendolo con calci allo stomaco ed alla schiena. Contemporaneamente nei pressi delle panchine si era accesa altra rissa tra diversi altri calciatori. L'Arbitro non ha identificato i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusine e non ha potuto così distinguere con precisione le ulteriori diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima. Constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro, sia perché nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma effettuati dai dirigenti di entrambe le società si susseguivano scontri tra i calciatori, sia perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente decideva, di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 31’ minuto del secondo tempo. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art. 17 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a caricodi entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº 26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" ….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994). P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alle Società Gropello ed Atletica del Po la sanzione dell'ammenda pari ad € 150,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo parecchi tra i propri calciatori presenti in campo; nonché la sanzione della perdita della gara per 0-3; b) di squalificare per tre gare il calciatore Amon Azanin Patrich della società Atletica del Po; c) di squalificare fino al 20 giugno 2012 il calciatore Topolino Francesco della società Gropello.
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