COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CHIARI – S.ZENO NAVIGLIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CHIARI - S.ZENO NAVIGLIO Dagli atti ufficiali di gara si rileva quanto di seguito: Al 23º del 2º tempo veniva espulso il calciatore Caracci Pietro nº 1,della Società Chiari, perché protestando per fatto di gioco apostrofava l'arbitro con frase discriminatoria; Al 30º del 21º tempo veniva espulso il calciatore Ghidinelli Matteo nº14 della Società Chiari, ed il nº 3 Ferrai Alberto della società San Zeno perché si scambiavano reciprocamente cazzotti; Al 33º del 2º tempo veniva espulso il calciatore Lecchi Daniele nº 9 della Società Chiari, perché offendeva e minacciava ripetutamente l'arbitro; Al 37º del 2º tempo venivano espulsi i calciatori Rocco Nicola nº 8 e Corneo Danny nº 3 della Società Chiari per ripetute offese all'arbitro: Pertanto il direttore di gara, avendo provveduto alle espulsioni su citate, rilevava che la Società Chiari era rimasta con solamente sei calciatori, vale a dire con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito e previsto dalla regola nº3 del gioco del calcio e dalle decisioni IFAB relative a tale regola; pertanto per tale motivo era costretto a sospendere la gara in via definitiva; Peraltro, dagli atti ufficiali di gara, si rileva altresì che: Il pubblico dei sostenitori locali insultava arbitro e calciatori avversari ed in particolare alla fine del 1º tempo lanciava una bottiglietta verso l'arbitro senza colpire. Alla interruzione definitiva della gara alcuni spettatori locali scavalcata la rete di recinzione od entrati da un cancello aggredivano i tesserati ospiti insieme ai calciatori locali non personalmente individuati dal direttore di gara. A seguito della sua decisione di sospendere la gara ed a causa delle gravissime minacce ricevute, l'arbitro chiamava le forze dell'ordine che prontamente intervenute, fatti gli accertamenti del caso, tenevano la situazione sotto debito controllo e consentivano all'arbitro di lasciare indenne il campo sportivo. Si da atto che il dirigente accompagnatore della Società Chiari, assisteva l'arbitro l' arbitro nel proprio spogliatoio, dopo la sospensione della gara. E' appena il caso di osservare che il campo di calcio, dove ha normalmente luogo una sana gara del giuoco del calcio, per nessun motivo possa essere trasformato in una zona franca dove la forza del gruppo possa impunemente far violenza all'autorità od agli ospiti. Tale comportamento violento anche se posto in essere a causa di tensioni, deve essere da tutti i partecipanti alla gara in ogni modo evitato, e la tensione della gara deve essere controllata e ricondotta nei normali limiti richiesti da una competizione sportiva: Comportamenti quali quelli sopra riportati meritano perciò una adeguata censura. La Società Chiari, ai sensi dell'articolo 2 del CGS è oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati e pertanto va adeguatamente sanzionata. P.Q.S. DELIBERA a) Di comminare alla Società Chiari la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) Di comminare alla Società Chiari la sanzione dell'ammenda di € 300,00. in quanto oggettivamente responsabile dei fatti violenti su indicati. c) Di squalificare il calciatore Caracci Pietro, della Società Chiari,per i motivi a lui imputati, per 5 gare; d) Di squalificare i calciatori Ghidinelli Matteo della Società Chiari, ed il Ferrai Alberto della società San Zeno, per i motivi loro imputati, per 3 gare; e) Di squalificare i calciatori Lecchi Daniele, Rocco Nicola e Corneo Danny della Società Chiari, per i motivi loro imputati, per 2 gare;
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