COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BERGAMO CALCETTO A.S.D. – FUTSAL BASIANO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
BERGAMO CALCETTO A.S.D. - FUTSAL BASIANO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 46 del 29.3.2012 questo Giudice, a seguito del preannuncio di reclamo della società Bergamo Calcetto ha deciso di lasciare in sospeso l'omologazione della gara ed eventuali provvedimenti a carico di società e tesserati.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la società citata sostiene che nel corso della gara la società Futsal Basiano ha schierato il calciatore Galleani Gianmarco in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività in ammonizione, come risulta da CU nº 44 del 16-3-2012.
La società Futsal Basiano in merito non ha inviato contro deduzioni.
Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato col nº 10 alla gara di che trattasi.
Come da C.U. nº 44 del 16-3-2012del CRL il calciatore risulta effettivamente squalificato per una gara in quanto recidivo in ammonizione a seguito della quarta ammonizione, quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto la squalifica, efficace dal 17-3-2012, doveva perciò essere scontata nella gara in oggetto.
Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo irregolarmente, occorre quindi applicare a carico della Società Futsal Basiano la sanzione sportiva della perdita della gara.
Visto l'art 17 del C.G.S.
P.Q.S.
DELIBERA
- di comminare alla Società Futsal Basiano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 50,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
- di squalificare il calciatore Galleani Gianmarco della Società Futsal Basiano per una ulteriore gara.
- di inibire per mesi uno vale a dire fino al 2/5/2012 dirigente responsabile Leo Salvatore
- si dispone inoltre la restituzione della relativa tassa ala reclamante, se versata.