COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CITTA DI SEGRATE – CIMIANO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CITTA DI SEGRATE - CIMIANO La società Pol. Cimiano, ha presentato ricorso avverso il risultato della gara in oggetto per la posizione irregolare del calciatore Lallo Luca (Città di Segrate). Letto ed esaminato il referto arbitrale e vista la documentazione ufficiale si rileva che la reclamante non ha ottemperato alla procedura regolamentare che prevede l'invio del reclamo e delle relative motivazioni entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara come previsto dall'art. 46 comma 3 del C.G.S.. Conseguentemente questo Giudice sportivo vista l'inosservanza alla procedura, in applicazione dell'art. 33) co.9) del C.G.S. DELIBERA a) di respingere il reclamo della Pol. Cimiano in quanto inammissibile; b) di confermare il risultato della gara con il punteggio di 1-1 acquisito sul campo; c) di addebitare alla Pol. Cimiano la tassa reclamo di Euro 52,00 dovuta e non versata; d) di trasmettere alla Procura Federale gli atti relativi alla gara.
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