COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIS FERMIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23 MAGGIO 2012 APPLICATA AL CALCIATORE FALASCONI MASSIMO SEGUITO GARA VIS FERMIGNANO/CASTELDURANTE URBANIA DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 131 del 13.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIS FERMIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23 MAGGIO 2012 APPLICATA AL CALCIATORE FALASCONI MASSIMO SEGUITO GARA VIS FERMIGNANO/CASTELDURANTE URBANIA DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 131 del 13.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore FALASCONI MASSIMO, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 23 maggio 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vis Fermignano, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, quale capitano della squadra, avrebbe semplicemente espresso con vigore le proprie motivazioni all’arbitro senza in alcun modo usargli violenza. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Falasconi per le offese rivoltegli insieme ad una spinta datagli appoggiandogli le mani al petto e facendolo arretrare di un passo; condotta che il calciatore reiterava, con le stesse modalità, anche subito dopo la notifica del provvedimento disciplinare. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti; ascoltato l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore e rilevato che: - sia l’utilizzo, da parte dell’arbitro, del termine “appoggiare”, che naturalmente esclude ogni intensità del relativo gesto, che la circostanza che il conseguente arretramento fu di un passo, consentono di escludere ogni connotato violento alla condotta del calciatore; - le mani sul petto dell’arbitro e la lieve spinta che ne è conseguita devono essere ricompresi in sostanza – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore; - sanzione adeguata a tale condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa, reiterata subito dopo l’espulsione, risulta essere la squalifica per cinque giornate di gara; P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Vis Fermignano riduce a cinque giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Falasconi Massimo. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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