COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUENTINA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN BIAGIO/CLUENTINA CALCIO DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 132 del 14.3.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CLUENTINA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN BIAGIO/CLUENTINA CALCIO DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 132 del 14.3.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla società CLUENTINA CALCIO la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per essere la propria tifoseria venuta a vie di fatto con gli opposti tifosi contravvenendo alle vigenti norme sull’antiviolenza e per avere alcuni esagitati tentato di scavalcare la rete di recinzione. In campo avverso”.
Lo stesso Giudicante applicava ai calciatori CERQUETTA PAOLO e GUZZINI FRANCESCO, asseritamente tesserati per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive ciascuno “per avere partecipato ad una rissa accesasi in campo tra i calciatori partecipanti alla gara ed i componenti delle due panchine.”
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la società Cluentina Calcio, contestando la veridicità del rapporto arbitrale, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e tesserati e chiedendo pertanto, anche avanti questa Commissione, l’annullamento di tutte le sanzioni impugnate.
In particolare, a dire della reclamante, altri propri tesserati, nell’occasione, furono oggetto di aggressione fisica da parte degli avversari, mentre il Cerquetta ed il Guzzini, rispettivamente capitano e vice capitano della squadra, si adoperarono per sedare la rissa e difendere l’arbitro da eventuali aggressioni, visto il clima del fine gara e la presenza di estranei. Inoltre, nessuna responsabilità, neppure oggettiva, le sarebbe ascrivibile, essendo evidente l’esclusiva responsabilità dei tesserati e sostenitori della squadra locale.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di non avere visto alcun contatto tra le due tifoserie. Ha riferito che molti sostenitori, di entrambe le squadre, si accalcarono alla rete di recinzione, insultando lui ed i giocatori della squadra avversaria. Ha inoltre precisato di avere visto i due calciatori, Cerquetta e Guzzini partecipare, con colpi e spinte agli avversari, al parapiglia che si era, nell’occasione, creato.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo;
• ritenuto che in base alle dichiarazioni dell’arbitro i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, peraltro in campo avverso, risultano decisamente attenuati nella loro obiettiva gravità, derivandone quindi una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Società;
• ritenuto che le condotte specificamente ascritte ai calciatori Cerquetta Paolo e Guzzini Francesco debbano essere ricondotte nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e, quindi, punite con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale.
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla società Cluentina Calcio in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- accoglie il reclamo presentato dalla società Cluentina Calcio avverso la sanzione dell’ammenda, per l’effetto riducendola ad € 100,00, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa;
- accoglie il reclamo presentato dalla Cluentina Calcio avverso la squalifica inflitta al calciatore Cerquetta Paolo, per l’effetto riducendola a tre giornate di gara, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa;
- accoglie il reclamo presentato dalla Cluentina Calcio avverso la squalifica inflitta al calciatore Guzzini Francesco, per l’effetto riducendola a tre giornate di gara, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa.
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