COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 05/04/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MEDORI FRANCESCO SEGUITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/MONTE S. PIETRANGELI DEL 17.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 135 del 21.3.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 145 del 05/04/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MEDORI FRANCESCO SEGUITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/MONTE S. PIETRANGELI DEL 17.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 135 del 21.3.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MEDORI FRANCESCO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non sarebbe mai venuto alle mani con alcun avversario, ma, in azione di gioco, peraltro assai concitata, avrebbe avuto un acceso diverbio con il portiere della squadra avversaria, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso Medori.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Medori responsabile della violazione ascrittagli;
• ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Medori Francesco a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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