COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 30 Marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.1.1. RICORSO DONKEYS AGNONE – AVVERSO ESITO GARA (GARA DONKEYS AGNONE – ATLETICO SANNITI DEL 25/02/2012 – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA GIRONE “A”)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 30 Marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.1.1. RICORSO DONKEYS AGNONE - AVVERSO ESITO GARA (GARA DONKEYS AGNONE – ATLETICO SANNITI DEL 25/02/2012 - CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA GIRONE “A”) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 78 del 1° marzo u.s.; acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società DONKEYS AGNONE, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 46 CGS; rilevato altresì che la società Atletico Sanniti non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 38 CGS; letto il reclamo, osserva che la società Donkeys Agnone chiede l’applicazione, ai danni della società Atletico Sanniti, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato, nel corso del secondo tempo, il calciatore Melone Massimiliano il quale aveva iniziato la gara con le funzioni di assistente di parte. Osserva questo GST. Sentito l’arbitro a chiarimenti relativamente al ricorso in oggetto e letto il referto arbitrale, si evince che la società Atletico Sanniti, nella lista dei calciatori consegnata all’arbitro prima dell’incontro, inseriva con il n. 14 il calciatore Melone Massimiliano ed indicava lo stesso nominativo anche quale assistente di parte e in quest’ultima funzione iniziava la gara. Nel corso del secondo tempo, come riporta testualmente l’arbitro nel proprio referto, “il guardialinee di parte dell’Atletico Sanniti era il sign. Matta Cristian perché il sign. Melone Massimiliano andava in panchina per poi entrare come giocatore al 26’ del secondo tempo al posto di Di Tommaso Emidio”. Anche se riportato in maniera quanto meno contorta, ma confermato verbalmente a questo G.S.T., risulta che il tesserato Melone Massimiliano abbia preso parte alla gara dapprima ricoprendo le funzioni di assistente di parte e successivamente, al 26’ del secondo tempo, come calciatore. La Regola n. 6 “Gli assistenti dell’arbitro” del Regolamento del Giuoco del Calcio, nella sezione dedicata agli assistenti di parte, al punto 4) testualmente recita: Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l’attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso. Ne consegue che il tesserato Melone Massimiliano, avendo iniziato la gara con funzioni di assistente di parte, non poteva partecipare alla gara come calciatore; a giudizio di questo GST, pertanto, l’Atletico Sanniti ha schierato nella gara in epigrafe un calciatore che non aveva titolo a prendervi parte. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17 CGS D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Donkeys Agnone per le motivazioni espresse in premessa; 2. di infliggere alla società Atletico Sanniti la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.
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