COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 89 del 05 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.2. A.S.D. ORATINO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA ORATINO – SEPINO DEL 17.03.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 6^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 89 del 05 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.2. A.S.D. ORATINO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA ORATINO – SEPINO DEL 17.03.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B - 6^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La ricorrente nega che il calciatore Sardella Antonio abbia reagito alla aggressione di un avversario dopo un fallo di gioco e riporta che lo stesso si è limitato solo a "divincolarsi dall'aggressione". Rappresenta anche l'equiparazione che risulta data dal G.S. ai comportamenti tenuti dai due giocatori interessati, non distinguendo tra l'aggressore e l'aggredito. Questo ultimo rilievo porta questa C.D. a valutare i fatti verificatisi, per poter considerare applicabile il riconosciuto principio che "il fatto di violenza posto in essere in reazione al fatto violento altrui rappresenta un fatto da punire con minore rigore rispetto a quello commesso in via di azione". Orbene, nel caso in esame, come risulta in modo chiaro sul referto arbitrale, il calciatore Sardella Antonio ha reagito con una azione violenta a quella violenta subita da un avversario. Tale comportamento, pur censurabile e da condannare, può essere valutato in modo meno grave di quello posto in essere dall'avversario, consistito in una duplice azione, e, quindi, può portare ad una riduzione della squalifica inflitta dal G.S. P.Q.M. delibera di ridurre a due giornate la squalifica del calciatore Sardella Antonio. Nulla per la tassa non versata.
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