COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD – A.S.A. RACALE del 18 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARINO Dino (squalifica 3 giornate) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 22 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD – A.S.A. RACALE del 18 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARINO Dino (squalifica 3 giornate) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 22 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma alcuna negli atti ufficiali per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. RACALE e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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