COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal Signor Faedda Mario tesserato per la società Football Cagliari Femminile) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 14.03.2012 – Divisione Calcio Femminile. Gara Football Cagliari / Alghero dell’11.03.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dal Signor Faedda Mario tesserato per la società Football Cagliari Femminile)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 14.03.2012 – Divisione Calcio Femminile.
Gara Football Cagliari / Alghero dell’11.03.2012.
Con reclamo tempestivamente depositato Mario Faedda allenatore della società Football Cagliari, in proprio, ricorreva avverso il provvedimento disciplinare con il quale nella sua qualità di allenatore del Football Cagliari, è stato squalificato fino al 10 maggio 2012 perché, al termine della gara, prendeva parte alla rissa scoppiata tra i componenti delle due squadre spintonando energicamente una calciatrice della squadra avversaria che cadeva violentemente a terra.
Il reclamante, nei motivi dell’impugnazione, nega l’addebito evidenziando di essere intervenuto nella rissa al solo fine di separare i contendenti e di non aver colpito alcuna calciatrice, avendo piuttosto spinto diverse giocatrici nel tentativo di dividere le ragazze fino a quel momento intente a picchiarsi.
La Commissione, letti gli atti ed esaminati i motivi del gravame, al fine di fare chiarezza sulla vicenda che qui interessa, disponeva la convocazione del direttore di gara e del ricorrente.
Il direttore di gara non ottemperava alla convocazione mentre il Faedda ribadiva il contenuto del reclamo chiedendo, quanto meno, una riduzione della squalifica inflittagli.
La Commissione rileva che il direttore di gara ha riportato i fatti per cui è reclamo in modo tanto analitico quanto circostanziato tanto che la sua attendibilità risulta inoppugnabile e non può essere inficiata da una sterile difensiva basata esclusivamente su una negazione dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda.
Si ritiene, quindi, che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo è da considerarsi obiettivamente congruo e, come tale, deve essere confermato.
Per detti motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’incamero della tassa.
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