COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 14/ 3/2012 BELPASSO – PIERO MANCUSO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 14/ 3/2012 BELPASSO - PIERO MANCUSO N.D.; Reclamo Piero Mancuso. Con reclamo ritualmente proposto la Società Piero Mancuso chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa a causa del guasto al mezzo con il quale stava effettuando la trasferta; a sostegno della propria richiesta la Società reclamante ha allegato attestazioni di intervento rilasciate dalla Polizia Stradale di Giardini Naxos, dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina e da una Società addetta al soccorso stradale ACI; Considerato che l'orario d'inizio della gara era fissato per le ore 15,00 e che, comunque, la suddetta dichiarazione riferisce di un controllo effettuato alle ore 13,20; che, dal luogo ove è avvenuto il guasto, il raggiungimento della Città di Belpasso avrebbe comportato almeno una ulteriore ora di tempo; Considerato che le Società, nella organizzazione delle proprie trasferte, devono tenere nel debito conto tutti i possibili eventi sfavorevoli e che, ad ogni buon conto e con riferimento ai sopra citati orari, non appare che nel caso specifico sia stata posta, da parte della Società Piero Mancuso, la necessaria diligenza atta a potere trovare una qualsiasi soluzione alternativa idonea a raggiungere la sede di disputa della gara; Ritenendo, pertanto, di non potere accogliere la richiesta formulata dalla Società Piero Mancuso; Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Piero Mancuso, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Piero Mancuso la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 500 (1.ma rinuncia).
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