COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 14/ 3/2012 BELPASSO – PIERO MANCUSO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 14/ 3/2012 BELPASSO - PIERO MANCUSO
N.D.; Reclamo Piero Mancuso.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Piero Mancuso
chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non
disputata per la mancata presentazione della stessa a causa del guasto al mezzo con il quale stava effettuando la trasferta;
a sostegno della propria richiesta la Società reclamante ha allegato
attestazioni di intervento rilasciate dalla Polizia Stradale di Giardini
Naxos, dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina e da una
Società addetta al soccorso stradale ACI;
Considerato che l'orario d'inizio della gara era fissato per
le ore 15,00 e che, comunque, la suddetta dichiarazione riferisce
di un controllo effettuato alle ore 13,20; che, dal luogo ove è
avvenuto il guasto, il raggiungimento della Città di Belpasso
avrebbe comportato almeno una ulteriore ora di tempo;
Considerato che le Società, nella organizzazione delle proprie
trasferte, devono tenere nel debito conto tutti i possibili eventi
sfavorevoli e che, ad ogni buon conto e con riferimento ai sopra
citati orari, non appare che nel caso specifico sia stata posta, da
parte della Società Piero Mancuso, la necessaria diligenza atta a
potere trovare una qualsiasi soluzione alternativa idonea a
raggiungere la sede di disputa della gara;
Ritenendo, pertanto, di non potere accogliere la richiesta formulata
dalla Società Piero Mancuso;
Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Piero Mancuso,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Piero Mancuso la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in
classifica e l'ammenda di Euro 500 (1.ma rinuncia).