COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 3/2012 ARAGONA – BORGATA TERRENOVE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/ 3/2012 ARAGONA - BORGATA TERRENOVE
N.D.; Reclamo Borgata Terrenove.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Borgata Terrenove
chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non
disputata per la mancata presentazione della stessa a causa del guasto ad uno
dei due mezzi con il quale stava effettuando la trasferta; a sostegno della
propria richiesta la Società reclamante ha allegato una attestazione di
intervento effettuato sul luogo rilasciata dal Comando della Compagnia dei
Carabinieri di Castelvetrano;
Considerato che l'orario d'inizio della gara era fissato per
le ore 15,00 e che la suddetta attestazione riferisce di un controllo
effettuato alle ore 11,55;
Considerato che le Società Borgata Terrenove afferma di avere
iniziato la trasferta alle ore 9,30 con due pulmini a noleggio ed
una auto privata, è ipotizzabile che i mezzi siano giunti sul luogo
dove si è verificato il guasto dopo circa un'ora; sarebbe stato quindi
possibile, dato l'ampio margine di tempo ancora disponibile, potere
trovare una qualsiasi soluzione alternativa idonea a raggiungere la
sede di disputa della gara; va poi rilevato che, anche utilizzando
solo uno dei due pulmini e l'auto, quattordici elementi avrebbero
potuto raggiungere la Città di Aragona;
Ritenendo, pertanto, nel caso in specie, di non potere accogliere
la richiesta formulata dalla Società Borgata Terrenove;
Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Borgata Terrenove,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Borgata Terrenove la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in
classifica e l'ammenda di Euro 500 (1.ma rinuncia).