COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/ 3/2012 MUSSOMELI – LIBERTAS RACALMUTO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/ 3/2012 MUSSOMELI - LIBERTAS RACALMUTO 2-0; Reclamo Libertas Racalmuto. Si osserva in via preliminare che, dopo il preannuncio a mezzo fax, il reclamo in oggetto non è pervenuto entro i termini perentori abbreviati stabiliti dalla F.I.G.C. e pubblicati sul Comunicato Ufficiale n° 306 del 7/02/2012 e successivi; tale circostanza è motivo di inammissibilità del reclamo stesso e ne preclude l'esame di merito; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che la Società Mussomeli ha impiegato, per l'intera durata della gara, solo un calciatore "giovane", non ottemperando, in tal modo, alla normativa, relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per le gare del campionato di Prima Categoria, pubblicata sul C.U. n. 1 del 4/07/2011; Per quanto esposto in narrativa; Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 35, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l'art. 17, comma 5, del C.G.S.; Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società Libertas Racalmuto, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Mussomeli la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.
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