COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/ 3/2012 PALAZZO ADRIANO – CATTOLICA ERACLEA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 25/ 3/2012 PALAZZO ADRIANO - CATTOLICA ERACLEA
1-0; Sospesa al 41' del p.t.; Reclamo Cattolica Eraclea.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Cattolica Eraclea
chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Palazzo
Adriano; segnala, la reclamante, la non certa identificazione di
alcuni calciatori della consorella in quanto in distinta non sono
riportati gli Enti che hanno rilasciato i relativi documenti;
Il reclamo va respinto in quanto il riconoscimento dei calciatori
della Società Palazzo Adriano, in possesso di Carte d'Identità
rilasciate evidentemente da Amministrazioni Comunali, ed
effettuato dall'arbitro, si presume con la massima diligenza e
scrupolosità e nel rispetto dell'art. 71 delle N.O.I.F. e della
Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, non ne
permette l'accoglimento;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che, al 41' del
p.t., l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra
Cattolica Eraclea, a seguito di infortuni, si è trovata sul campo
con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;
Per quanto sopra esposto;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Cattolica Eraclea,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di assegnare gara perduta per 0-3 alla Società Cattolica Eraclea.