COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 134 stagione sportiva 2011/2012 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 44 del 14.03.2012)Reclamo del sig. Carmignani Massimiliano avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli dal G.S. Pisa fino al 30.04.2012 (1 mese e mezzo)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 134 stagione sportiva 2011/2012 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 44 del 14.03.2012)Reclamo del sig. Carmignani Massimiliano avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli dal G.S. Pisa fino al 30.04.2012 (1 mese e mezzo) Con reclamo inviato agli Uffici del C.R.T. in data 20.03.2012 il sig. Carmignani Massimiliano impugna, su carta intestata dell'A.S.D. Alabatsri Volterra, il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo di Pisa gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 30.04.2012 (1 mese e mezzo) “perché pur essendo squalificato entrava negli spogliatoi al momento del riconoscimento dei calciatori. Successivamente protestava nei confronti del D.G. pronunciando frasi offensive nei confronti dello stesso e teneva comportamento antisportivo”. In punto di fatto, il reclamante non nega la propria presenza all’interno dello spogliatoio, pur essendo stato colpito da provvedimento di squalifica (in ordine a detta circostanza tiene a precisare che il D.g. era a conoscenza di ciò e non ha avuto niente da obbiettare), ma contesta le minacce e le frasi ingiuriose proferite nei confronti del D.G. Ad ogni buon conto, il reclamante rileva che appare poco probabile che l’arbitro sia riuscito ad identificarlo con assoluta certezza tra altri spettatori presenti sulle tribune, dato che lo stesso non aveva abbigliamento di rappresentanza. Rileva, altresì, che il D.g. non lo ha identificato mediante un documento di riconoscimento, ma solo su sua spontanea dichiarazione, con ciò confermando la propria assoluta buona fede. Infine, il reclamante precisa la propria versione dei fatti relativamente ad un episodio avvenuto in ordine alla gara A.S.D. Volterra / Forcoli del 04.03.2012 che lo ha visto coinvolto. La Commissione, richiesto ed acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. Il reclamo non è meritevole di accoglimento. Sotto il profilo fattuale il collegio rileva che: a) l’indebita presenza del sig. Carmignani nello spogliatoio non è stata contestata dal reclamante; b) la condotta offensiva e minacciosa del sig. Carmignani è stata confermata dall’arbitro con il supplemento di rapporto (il D.g. ribadisce, descrivendo con dovizia di particolari, la condotta posta in essere dall’allenatore, e rende noto di aver potuto facilmente riconoscere l’allenatore - sig. Carmignani – in quanto quest'ultimo ha osservato l’intero svolgimento della partita da dietro le panchine e non dalla tribuna); c) irrilevante e non pertinente ai fatti di causa è la descrizione dei fatti operata dal reclamante relativamente allo svolgimento della partita A.S.D. Volterra // Forcoli del 04.03.2012. La descrizione fattuale riportata dall'arbitro con i rapporti arbitrali appare chiara, univoca e mai contraddittoria, ponendo in evidenza e cristallizzando sul piano processuale il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere dall'allenatore Carmignani nei confronti del Direttore di Gara. Nel caso di specie il Collegio non ravvisa la sussistenza di elementi concreti atti a mettere in discussione il carattere di fede privilegiata proprio dei rapporti di gara. Il comportamento posto in essere dall’allenatore è del tutto ingiustificato, vuoi per l’indebita presenza negli spogliatoi (v. art. 19, comma, lett. c) C.G.S.), vuoi per l’atteggiamento offensivo e minaccioso tenuto durante lo svolgimento della gara. Comportamento che nel complesso deve essere censurato sotto vari aspetti e che, tenuto conto della categoria di riferimento, avrebbero potuto trovare maggiore severità sanzionatoria da parte del Giudice di prime cure. P.Q.M. la C.D.T.T.: - Respinge il reclamo proposto dall'allenatore Carmignani Massimiliano, confermando la sanzione dell'inibizione fino al 30.04.2012. - Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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