COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 31/03/2012 Delibere della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLE BRANCA – MORANO DISPUTATA A BRANCA IL 29.01.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 07.03.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE RINALDINI FABRIZIO FINO AL 31.09.2012.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 31/03/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MORANO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA FONTANELLE BRANCA - MORANO DISPUTATA A BRANCA IL 29.01.2012
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 95
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 07.03.2012 E CON LA
QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE RINALDINI FABRIZIO FINO
AL 31.09.2012.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 29 marzo 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti ufficiali di gara risulta evidente il comportamento antisportivo e gravemente
irriguardoso posti in essere dal dirigente Rinaldini nei confronti del direttore di gara.
La sanzione inflitta al suddetto dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti contestati e come
tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Delibera di respingere il reclamo confermando integralmente l’impugnata decisione del
G.S.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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