COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 31/03/2012 Delibere della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICALE – CASENUOVE DISPUTATA A PANICALE IL 19.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 14.03.2012 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE LE SQUALIFICHE AI CALCIATORI CASTELLANI ALESSANDRO E LOCCHI MIRCO FINO AL 31/12/2012.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 31/03/2012 Delibere della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICALE - CASENUOVE DISPUTATA A PANICALE IL 19.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 14.03.2012 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE LE SQUALIFICHE AI CALCIATORI CASTELLANI ALESSANDRO E LOCCHI MIRCO FINO AL 31/12/2012. Ha pronunciato, nella riunione del giorno 29 marzo 2012, la seguente decisione. Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Erano presenti l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato confermato che i calciatori Castellani e Locchi si sono avvicinati all’arbitro insultandolo, afferrandolo per la maglia e strattonandolo. L’arbitro ha precisato, peraltro, che tale gesto non gli ha procurato alcun dolore ma solo un certo spavento e che l’episodio si è esaurito nel giro di pochi secondi. In considerazione di quanto precede questa Commissione ritiene che i comportamenti posti in essere dai suddetti calciatori non integrano gli estremi della violenza in senso proprio, bensì quelli di una smodata protesta motivata essenzialmente ad attirare l’attenzione del direttore di gara. Si ritiene conseguentemente equo ridurre la sanzione fino al 31.07.2012. P.Q.M. Delibera di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. ai calciatori Castellani Alessandro e Locchi Mirco fino al 31.07.2012. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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