COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 06/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. PONTE PATTOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE PATTOLI – PIETRALUNGHESE DISPUTATA A PONTE PATTOLI L’11.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 14.03.2012 CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ANTONINI DAVID PER SETTE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 06/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. PONTE PATTOLI IN
RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE PATTOLI - PIETRALUNGHESE DISPUTATA A
PONTE PATTOLI L’11.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
PUBBLICATA NEL C.U. NR. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN
DATA 14.03.2012 CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE
ANTONINI DAVID PER SETTE GARE.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 05 aprile 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti ufficiali di gara in nostro possesso e dall’audizione delle parti, si è potuto
ricostruire con maggiore chiarezza quanto accaduto durante la gara ed in particolare
l’atteggiamento tenuto dal calciatore Antonini David. Il direttore di gara ha parzialmente
attenuato il comportamento posto in essere dal calciatore Antonini reo di aver protestato
nei confronti dell’assistente di linea, ma non per questo espulso dall’arbitro, in quanto le
proteste rientravano in una smoderata reazione. L’espulsione è stata comminata per il
comportamento tenuto successivamente dall’Antonini che, seguitando a protestare con
l’arbitro, appoggiava la propria spalla a quella di direttore di gara senza tuttavia provocare
alcun dolore. Lo stesso arbitro ha dichiarato a questa Commissione di averlo sanzionato
solo per il gesto.
Tutto ciò premesso visti i chiarimenti resi dall’arbitro la squalifica inflitta dal G.S. può
essere contenuta fino a quattro giornate di gara.
P.Q.M.
Delibera di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. la calciatore Antonini David a quattro
giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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