COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 06/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. NUOVA GUALDO GST IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA GUALDO GST – MONTEFRANCO DISPUTATA A MARCELLANO IL 18.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 21.03.2012 CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BIAGETTI RICCARDO PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 06/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. NUOVA GUALDO GST IN
RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA GUALDO GST - MONTEFRANCO DISPUTATA A
MARCELLANO IL 18.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
PUBBLICATA NEL C.U. NR.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO
IN DATA 21.03.2012 CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL
CALCIATORE BIAGETTI RICCARDO PER QUATTRO GARE.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 05 aprile 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione della
sanzione.
Era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione del direttore di gara da parte di questa Commissione ha potuto ricostruire il
comportamento tenuto dal calciatore Biagetti Riccardo che, intenzionalmente, calpestava
un avversario a terra senza tuttavia provocargli nessun danno fisico.
Tutto ciò premesso, pur biasimando l’atteggiamento tenuto dal calciatore Biagetti, la
squalifica inflitta dal G.S. può essere contenuta in tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Delibera di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. la calciatore Biagetti Riccardo a tre
giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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