COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 05/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 – Procura Federale – Deferimento dei signori Rosario Granvillano, calciatore tesserato per il GSD Culmvpolis, Marco Bianchi, rappresentante USD Amicizia Lagaccio ed Enrico Ragni, dirigente USD Amicizia Lagaccio per violazione dell’art. 1/1 CGS. – Deferimento delle Società USD Amicizia Lagaccio per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi. 1 e 2 CGS e Culmvpolis per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 05/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 - Procura Federale - Deferimento dei signori Rosario Granvillano, calciatore tesserato per il GSD Culmvpolis, Marco Bianchi, rappresentante USD Amicizia Lagaccio ed Enrico Ragni, dirigente USD Amicizia Lagaccio per violazione dell'art. 1/1 CGS. - Deferimento delle Società USD Amicizia Lagaccio per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi. 1 e 2 CGS e Culmvpolis per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. A seguito di segnalazione del Presidente de Comitato Regionale Liguria, che ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Rosario Granvillano sottoscritto a favore dell’USD Amicizia Lagaccio, accertato che il medesimo era già tesserato per la società USD Culmvpolis di Genova, rilevato altresì che il giocatore de quo aveva partecipato a tre gare del Campionato di Prima Categoria in posizione irregolare di tesseramento, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare: Rosario Granvillano, all’epoca dei fatti tesserato per il GSD Culmvpolis, per violazione degli articoli 1 comma 1 e 10 comma 3 del CGS e 40 comma 4 delle NOIF; Marco Bianchi, legale rappresentante dell’USD Amicizia Lagaccio per violazione degli articoli 1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS e 40 comma 4 delle NOIF, per aver omesso i necessari controlli volti a individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore Rosario Granvillano; Enrico Ragni, dirigente della società USD Amicizia Lagaccio per violazione degli articoli 1/1 e 10 commi 2 e 6 CGS, per aver sottoscritto le distinte delle gare Amicizia Lagaccio – Masone del 17.9.2011 e A. Baiardo – Amicizia Lagaccio del 24.9.2011 affermando la regolarità della partecipazione del calciatore Rosario Granvillano ai due incontri; la società USD Amicizia Lagaccio per responsabilità diretta e oggettiva ex articolo 4 comma 1 e 2 CGS nelle violazioni ascritte ai propri tesserati; la società GSD Culmvpolis per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 nelle violazioni ascriite al suo tesserato. All’odierna riunione sono presenti le parti deferite che, ad eccezione del signor Mario Abbatuccolo rappresentante della società GSD Culmvpolis, hanno tutte richiesto al rappresentante della Procura Federale, avv. Marco Stefanini, l’irrogazione di sanzione ridotta a’ sensi dell’art. 23 CGS.; successivamente, dopo breve istruttoria dibattimentale, anche il signor Abbatuccolo ha richiesto l’applicazione dell’art. 23 CGS. accordandosi in tal senso con il Procuratore Federale. In proposito la Commissione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento o comunque prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale, le parti deferite hanno depositato istanze di applicazione di sanzioni a’ sensi dell’art. 23 CGS come di seguito: Rosario Granvillano, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società GSD Culmvpolis, pena base squalifica per due giornate effettive di gara ridotte a’ sensi dell’art. 23 a squalifica per una giornata effettiva di gara; Marco Bianchi, legale rappresentante dell’USD Amicizia Lagaccio, pena base inibizione temporanea per giorni quarantacinque ridotta a’ sensi dell’art. 23 CGS ad inibizione temporanea per giorni trenta; Enrico Ragni, dirigente USD Amicizia Lagaccio, pena base inibizione temporanea per giorni quarantacinque, ridotta a’ sensi dell’art. 23 CGS ad inibizione temporanea per giorni trenta; società USD Amicizia Lagaccio, pena base punti due di penalizzazione nella classifica del corrente campionato di calcio ed ammenda di € 1000 ridotta a’ sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di un punto e ammenda € 700 (settecento); GSD Culmvpolis, pena base ammenda di € 150,00 ridotta a’ sensi dell’art. 23 CGS a ammenda di € 100 (cento); considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23 CGS secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti è corretta e le sanzioni indicate sono congrue; per questi motivi dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Rosario Granvillano, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società GSD Culmvpolis: squalifica per una giornata effettiva di gara; Marco Bianchi, legale rappresentante dell’USD Amicizia Lagaccio, inibizione temporanea per giorni trenta; Enrico Ragni, dirigente USD Amicizia Lagaccio, inibizione temporanea per giorni trenta; USD Amicizia Lagaccio, penalizzazione di un punto nella classifica del corrente campionato di calcio e ammenda € 700 (settecento);) GSD Culmvpolis, ammenda di € 100 (cento). Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei suddetti.
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