COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 05/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 – Procura Federale – Deferimento dei calciatori Amir Amza, El Arjjoui Josef, Karroumi Mohamed e Prokop Andry e del signor Giancarlo Santini, dirigente società ASD Albenga, per violazione dell’art. 1/1 CGS. Deferimento dell’ASD Albenga per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 05/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 - Procura Federale - Deferimento dei calciatori Amir Amza, El Arjjoui Josef, Karroumi Mohamed e Prokop Andry e del signor Giancarlo Santini, dirigente società ASD Albenga, per violazione dell'art. 1/1 CGS. Deferimento dell'ASD Albenga per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Liguria la Procura Federale accertava che l’ASD Albenga aveva impiegato, nella gara del Campionato Giovanissimi Andora – Albenga dell’1.10.2011, i calciatori Amir Anza, El Arjjoui Josef, Karroumi Mohamed e Prokop Andry privi di tesseramento. Dal che il deferimento dei quattro per violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione agli art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS. La Procura Federale deferiva altresì, per violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 10 comma 6, il signor Giancarlo Santini, dirigente dell’ASD Albenga, per aver sottoscritto la distinta nella quale affermava che i quattro calciatori erano legittimati a partecipare alla gara dianzi citata trovandosi in regolare posizione di tesseramento. L’ASD Albenga è stata deferita per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS. All’odierna riunione è comparso il Segretario della società ASD Albenga privo di delega di rappresentanza legale. Ha rappresentato l’accusa l’avv. Marco Stefanini, che ha chiesto vedersi affermata la colpevolezza dei deferiti con le seguenti richieste sanzionatorie. calciatori Amir Anza, El Arjjoui Josef, Karroumi Mohamed e Prokop Andry: squalifica per due giornate effettive di gara; Giancarlo Santini – dirigente ASD Albenga: inibizione temporanea per giorni quarantacinque; ASD Albenga: punti uno di penalizzazione nella classifica del corrente Campionato Giovanissimi e ammenda di € 150. Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, la Commissione Disciplinare non può che accogliere il deferimento emergendo “per tabulas” l’illecito contestato. Infligge pertanto le seguenti sanzioni: calciatori Amir Anza, El Arjjoui Josef, Karroumi Mohamed e Prokop Andry: squalifica per una giornata effettiva di gara; Giancarlo Santini – dirigente ASD Albenga: inibizione temporanea per giorni trenta; ASD Albenga: punti uno di penalizzazione nella classifica del campionato “Giovanissimi” della corrente stagione sportiva 2011-2012 e ammenda di € 100 (euro cento).
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