• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
– 1) Carbone Tommaso, all’epoca dei fatti Presidente della A.S. Calcio Fasano
-2) A.S. Calcio Fasano
per rispondere
-1) il sig. Carbone Tommaso all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S. Calcio Fasano, per
la violazione dell’art.1 comma 1 del CGS, in relazione; sia alle disposizioni emanate con
Comunicato Ufficiale n.1 paragrafo 14 della Lega Nazionale Dilettanti per la S.S. 2010/2011 per
aver pattuito, con scrittura privata del 13 agosto 2010, la corresponsione di un premio di
tesseramento per allenatore dilettanti in misura superiore ai limiti fissati dal protocollo d’intesa
LND-AIAC del 1° luglio 2009; sia all’art.43 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che
prescrive precise modalità da osservare in caso di esonero degli allenatori.
2) la società AS Calcio Fasano a titolo di responsabilità diretta, conseguente, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta, al proprio Presidente, all’epoca
dei fatti sig.Carbone Tommaso, per la violazione dell’art.1 comma 1 del CGS in relazione alle
disposizioni emanate con Comunicato Ufficiale n.1 paragrafo 14 della Lega Nazionale Dilettanti per
la S.S. 2010/2011 per aver pattuito, con scrittura privata del 13 agosto 2010, la corresponsione di
un premio di tesseramento per allenatore dilettanti in misura superiore ai limiti fissati dal protocollo
d’intesa LND-AIAC del 1° luglio 2009 e dell’art.43 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
che prescrive precise modalità da osservare in caso di esonero degli allenatori
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
- 1) Carbone Tommaso, all’epoca dei fatti Presidente della A.S. Calcio Fasano
-2) A.S. Calcio Fasano
per rispondere
-1) il sig. Carbone Tommaso all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S. Calcio Fasano, per
la violazione dell’art.1 comma 1 del CGS, in relazione; sia alle disposizioni emanate con
Comunicato Ufficiale n.1 paragrafo 14 della Lega Nazionale Dilettanti per la S.S. 2010/2011 per
aver pattuito, con scrittura privata del 13 agosto 2010, la corresponsione di un premio di
tesseramento per allenatore dilettanti in misura superiore ai limiti fissati dal protocollo d’intesa
LND-AIAC del 1° luglio 2009; sia all’art.43 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che
prescrive precise modalità da osservare in caso di esonero degli allenatori.
2) la società AS Calcio Fasano a titolo di responsabilità diretta, conseguente, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta, al proprio Presidente, all’epoca
dei fatti sig.Carbone Tommaso, per la violazione dell’art.1 comma 1 del CGS in relazione alle
disposizioni emanate con Comunicato Ufficiale n.1 paragrafo 14 della Lega Nazionale Dilettanti per
la S.S. 2010/2011 per aver pattuito, con scrittura privata del 13 agosto 2010, la corresponsione di
un premio di tesseramento per allenatore dilettanti in misura superiore ai limiti fissati dal protocollo
d’intesa LND-AIAC del 1° luglio 2009 e dell’art.43 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
che prescrive precise modalità da osservare in caso di esonero degli allenatori
FATTO
Con nota dell’11/7/2011 (prot. n.107/01/23) il Segretario del Collegio Arbitrale presso la LND
trasmetteva alla Procura Federale, gli atti relativi alla vertenza tra il sig.Savoni Amedeo, iscritto nei
ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di Base e la soc. A.S. Fasano Calcio.
Dall’esame, eseguito dal succitato Collegio Arbitrale, della documentazione prodotta dalle parti in
contenzioso, era risultato:
Comunicato Ufficiale n. 61 – pag. 32 di 34
a) -che con scrittura privata datata 13/8/2010, sottoscritta dal Presidente pro tempore della Società
AS Fasano Calcio e dal sig. Savoni Amedeo, era stata concordata la corresponsione del
compenso di €1.500,00 mensili, per otto mensilità, per un totale di €12.000,00 per la stagione
sportiva 2010/2011, in favore del predetto allenatore, al quale era stata affidata la conduzione
tecnica della prima squadra iscritta al Campionato di “Eccellenza”;
b) -che in data 7/9/2010, la Società AS Fasano Calcio aveva esonerato verbalmente il tecnico
Savoni il quale aveva conseguentemente adito il Collegio Arbitrale per ottenere il riconoscimento
delle proprie pretese creditorie da parte della Società predetta;
c) -che, nei fatti sopra descritti, erano emerse infrazioni sia riguardo alla pattuizione di un premio
di tesseramento per un allenatore preposto alla guida tecnica di una squadra iscritta al
Campionato di “Eccellenza” in misura superiore (€12.000,00) al massimo consentito (€11.500,00)
così come previsto dal C.U. n.1 della LND 2010/2011 e dal protocollo d’intesa LND-AIAC del
1/7/2009; sia riguardo alle modalità del successivo esonero dell’allenatore Savoni Amedeo così
come previsto dall’art.43 del Regolamento della LND;
tutto ciò premesso, la Procura Federale;
-ritenuto che la condotta posta in essere dal sig. Carbone Tommaso, Presidente della Società AS
Fasano Calcio all’epoca dei fatti, fosse integrativa della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e
probità sportiva di cui all’art.1, comma 1, del CGS, in relazione alle disposizioni emanate con C.U.
n.1 2010/2011, paragrafo 14 (per aver pattuito, con scrittura privata datata 13/8/2010, un premio di
tesseramento per allenatore dilettante in misura superiore ai limiti consentiti) e correlate al
Protocollo d’intesa LND-AIAC del 1° luglio 2009;
-ritenuta altresì violata la norma di cui all’art.43 del Regolamento LND, che prevede che le
dimissioni e l’esonero degli Allenatori, debbano essere comunicati alla controparte a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e non verbalmente (come avvenuto nel caso in
esame);
-ritenuta conseguentemente ricorrente la responsabilità diretta della Società AS Fasano Calcio, ai
sensi dell’art.4, comma 1 del CGS, per gli addebiti ascrivibili al proprio Presidente e legale
rappresentante;
deferiva a questa Commissione le parti innanzi citate per rispondere delle violazioni e degli
addebiti loro mossi
Verificata la regolarità delle contestazioni, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
disponeva con nota del 5/3/2012, la convocazione dei deferiti, dinanzi a sé per l’udienza del
26/3/2012 alla quale compariva per la Procura Federale, l’avv.Giuseppe Monaco.
Non compariva nessuno dei deferiti
Non essendovi attività da svolgere, e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale prendeva la
parola l’avv.Monaco per la Procura Federale, il quale dopo ampia discussione concludeva
chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto erogarsi le seguenti sanzioni
disciplinari:
Comunicato Ufficiale n. 61 – pag. 33 di 34
- per il sig. Carbone Tommaso la inibizione per mesi uno;
- per la soc. AS Calcio Fasano l’ammenda di €600,00
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita agli atti del presente procedimento non consente di revocare in
dubbio la responsabilità del Presidente dell’epoca dell’AS Calcio Fasano sig. Carbone Tommaso,
per violazione dell’art.1 comma 1 del CGS; sia per inosservanza e mancata applicazione di
quanto disposto dal Com. Uff. n.1 prf.14 della LND per la stagione sportiva 2011/2012 (avendo
pattuito con l’allenatore Savoni Amedeo, nella sua qualità di allenatore dilettante, un premio di
tesseramento di €12.000,00 quindi superiore a quello di €11.500,00 previsto dal protocollo d’intesa
LND - AIAC dell’1/7/2009); sia per aver violato l’art.43 del Regolamento della LND, in tema di
modalità di esonero dell’allenatore Savoni su menzionato (mancato invio della racc.a.r.).
All’affermazione di responsabilità del sig.Tommaso Carbone, nella qualità su citata, consegue la
relativa affermazione di responsabilità diretta dell’AS Fasano Calcio, ai sensi dell’art.4, comma 1
CGS.
Entrambi i deferiti, vanno pertanto puniti come da dispositivo.
P.T.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
-affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggersi le
seguenti sanzioni:
- al sig. Carbone Tommaso (all’epoca Presidente della AS Fasano Calcio) la inibizione di mesi
sei;
- all’AS Fasano Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS l’ammenda di
€600,00.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
– 1) Carbone Tommaso, all’epoca dei fatti Presidente della A.S. Calcio Fasano
-2) A.S. Calcio Fasano
per rispondere
-1) il sig. Carbone Tommaso all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S. Calcio Fasano, per
la violazione dell’art.1 comma 1 del CGS, in relazione; sia alle disposizioni emanate con
Comunicato Ufficiale n.1 paragrafo 14 della Lega Nazionale Dilettanti per la S.S. 2010/2011 per
aver pattuito, con scrittura privata del 13 agosto 2010, la corresponsione di un premio di
tesseramento per allenatore dilettanti in misura superiore ai limiti fissati dal protocollo d’intesa
LND-AIAC del 1° luglio 2009; sia all’art.43 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che
prescrive precise modalità da osservare in caso di esonero degli allenatori.
2) la società AS Calcio Fasano a titolo di responsabilità diretta, conseguente, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta, al proprio Presidente, all’epoca
dei fatti sig.Carbone Tommaso, per la violazione dell’art.1 comma 1 del CGS in relazione alle
disposizioni emanate con Comunicato Ufficiale n.1 paragrafo 14 della Lega Nazionale Dilettanti per
la S.S. 2010/2011 per aver pattuito, con scrittura privata del 13 agosto 2010, la corresponsione di
un premio di tesseramento per allenatore dilettanti in misura superiore ai limiti fissati dal protocollo
d’intesa LND-AIAC del 1° luglio 2009 e dell’art.43 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
che prescrive precise modalità da osservare in caso di esonero degli allenatori"