COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 152/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIACALONE SALVATORE (Presidente) Società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 152/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIACALONE SALVATORE (Presidente) Società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 La Procura Federale, con nota 1345 pf10-11/GS/reg del 18 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell’ art. 4 comma 1 C.G.S. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del 27 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l’inibizione per mesi tre; alla Società l’ammenda di € 600,00”. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Interregionale, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico, non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Juniores / Allievi organizzati dal Comitato Regionale. Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che in tali gare di campionato Juniores non era presente alcun tecnico abilitato P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Giacalone Salvatore, Presidente della SSD Sport Club Marsala 1912 la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it