COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 167/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PALMERI EDOARDO (dirigente accompagnatore – non socio) A.S.D. DUE TORRI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n. 167/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
PALMERI EDOARDO (dirigente accompagnatore – non socio)
A.S.D. DUE TORRI
La Procura Federale, con nota 1342 pf10-11/GS/reg del 28 dicembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il dirigente accompagnatore della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società per violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva.
Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del 03 aprile 2012, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.
Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili le parti di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al dirigente accompagnatore non socio l’inibizione per mesi due; alla Società l’ammenda di € 300,00”.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato regionale Juniores 2010/2011 indicate in deferimento, annotava quale allenatore un soggetto non tesserato. Successivi accertamenti documentali hanno dimostrato inequivocabilmente la circostanza di cui sopra, conseguendone le sanzioni da contenersi come in dispositivo, tanto a carico del dirigente accompagnatore non socio (art. 1 n° 5 C.G.S.) che a carico della Società.
P.Q.M.
Dispone applicarsi:
Al Sig. Palmeri Edoardo la sanzione della inibizione temporanea ex art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (duecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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