COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 417 /CDT del 05.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.169/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BRUCCULERI SALVATORE Allenatore ASDP Ribera 1954; ASDP RIBERA 1954; Sig. ROMEO SALVATORE Calciatore ASD Audace Città di Monreale; ASD AUDACE CITTA’ DI MONREALE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 417 /CDT del 05.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.169/B: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BRUCCULERI SALVATORE Allenatore ASDP Ribera 1954; ASDP RIBERA 1954; Sig. ROMEO SALVATORE Calciatore ASD Audace Città di Monreale; ASD AUDACE CITTA’ DI MONREALE Il presente procedimento trae origine dai deferimenti disposti in data 12 marzo 2012, dalla Procura Federale con nota prot. n. 6325/270 pf 11-12/AM/ma, nei confronti delle seguenti persone fisiche e giuridiche, alla luce degli artt. 1, co. 1, 4, co. 2, e 7, co. 1, C.G.S, deferendo: Brucculeri Salvatore, allenatore della ASDP Ribera 1954; ASDP Ribera 1954; Romeo Salvatore, all’epoca tesserato alla ASD Audace Città di Monreale quale calciatore; ASD Audace Città di Monreale, per rispondere: - il primo della violazione degli art. 1, co.1, in via autonoma ed anche in relazione all’art. 7, co. 1, C.G.S. “per avere lo stesso compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Audace Città di Monreale – Ribera 1954 del 23 ottobre 2011 del Campionato di Eccellenza/A Sicilia, telefonando al calciatore della soc. Ribera 1954 [rectius, Audace Città di Monreale] e chiedendogli di simulare un infortunio o di non prendere parte alla stessa dietro la promessa che a dicembre 2011 lo avrebbe portato al Ribera alla riapertura delle liste di trasferimento”; - la ASD P. Ribera 1954, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2, C.G.S., per la violazione ascritta al Brucculeri, proprio tesserato; - il sig. Romeo Salvatore, della violazione dell’art. 1, co. 1 e 7, co. 7 C.G.S., per l’omessa denuncia dell’illecito ascritto al Brucculeri; - la soc. Audace Città di Monreale, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2, C.G.S., per la violazione ascritta al Romeo, proprio tesserato, all’epoca dei fatti. Fissata la comparizione delle parti all’udienza del 3 aprile 2012, dinanzi a questa Commissione Disciplinare comparivano la Procura Federale nella persona dell’avv. Giulia Saitta, nonchè il sig. Brucculeri Salvatore, personalmente, difeso dall’Avv. Mattia Grassani, l’ASDP Ribera 1954 in persona del suo Presidente pro tempore sig. Palminteri Sebastiano difeso dall’Avv.Antonio Palmieri, il sig. Romeo Salvatore, personalmente, assistito dall’Avv. Marco Sabato e l’ASD Audace Città di Monreale rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Sabato. Compiuti gli atti preliminari di rito il calciatore Romeo Salvatore ha chiesto di patteggiare la sanzione ammettendo la propria responsabilità e collaborando con gli organi inquirenti per l’accertamento dei fatti, con adesione sulla quantificazione della stessa da parte della Procura Federale; sull’applicazione della sanzione la Commissione Disciplinare ha deliberato con separata ordinanza Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Romeo Salvatore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella squalifica di mesi cinque e giorni dieci così determinata p.b. mesi dodici di squalifica meno un terzo per la diminuente di cui all’art. 24 C.G.S. pari a mesi otto di squalifica meno un terzo per il rito mesi cinque e giorni 10; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, co. 2 C.G.S., si ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento ne confronti del richiedente; Rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti risulta congrua alla luce della normativa vigente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Romeo Salvatore la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Aperto il dibattimento il Collegio, con ordinanza emessa in udienza, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalla difesa del sig. Brucculeri, in ordine all’escussione dei testi Carlo Calvaruso, Raffaele Palazzo, Pietro Bruno Lombardo, Michele Bondì e Francesco Erbini in ragione della loro irrilevanza in termini di ricognizione storica di condotte ed eventi ai fini del presente procedimento nonché quella avanzata in udienza di assumere come teste il sig. Salvatore Romeo in quanto inammissibile. Ha rigettato, altresì, le richieste istruttorie avanzate dall’ASDP Ribera 1954 di sentire i testi Carlo Calvaruso, Raffaele Palazzo, Ruvolo Ignazio, Bondì Michele e Lombardo Pietro Bruno in ragione della loro irrilevanza in termini di ricognizione storica di condotte ed eventi ai fini del presente procedimento. Il Collegio, infine, ha disposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, co. 9 di procedere all’esame del Romeo Salvatore al fine di rendere chiarimenti in ordine ad alcune circostanze relative ai fatti per cui si procede. Terminato l’incombente istruttorio le parti sono state invitate, previa discussione, a formulare le loro richieste. La Procura Federale ha così concluso: per Brucculeri Salvatore squalifica per anni tre; per l’ASDP Ribera 1954 punti sei di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva; per l’ASD Audace Città di Monreale ammenda di € 10.000,00. La difesa del Salvatore Brucculeri ha concluso chiedendo il proscioglimento di quest’ultimo perché il fatto non sussiste. La difesa dell’ASDP Ribera 1954 ha concluso chiedendo in via principale il proscioglimento della Società perché il fatto non sussiste e in via subordinata, previa derubricazione dei fatti, nella sola violazione dell’art. 1, co. 1 C.G.S. applicandosi la sanzione minima prevista dall’art.18 lett. a) C.G.S. La difesa dell’ASD Audace Citta di Monreale ha chiesto il proscioglimento della Società per avere questa senza ritardo denunciato i fatti alle competenti Autorità Federali, in subordine ha chiesto l’applicazione della sanzione nel minimo edittale di cui all’art. 18 lett. a) del C.G.S. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ciò premesso, l’ordine logico dell’esame delle posizioni in oggetto deve procedere da quello riguardante la posizione del Brucculeri, chiamato a rispondere della commissione dell’illecito costituente presupposto di quelli a vario titolo contestati agli altri incolpati. La Commissione ritiene che le ipotesi accusatorie rivolte nei confronti del Brucculeri non possono essere accolte così come sono state formulate. In linea generale, va premesso che l’illecito contestato ha ad oggetto il compimento di atti diretti alla alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara e che, in conformità all’orientamento dei massimi organi della giustizia federale, per il relativo perfezionamento occorre la combinazione fra più segmenti di condotta: dal proponente il programma illecito e dell’appartenente alla sfera tecnica, di volta in volta, interveniente (calciatori, tecnici, componenti della terna arbitrale), munita di adeguata capacità causale (cfr. Corte Federale 1.9.2006 - C.U. n. 7/Cf – 2006/2007). Ora, già in linea di principio, tale situazione non sembra ricorrere nel caso di specie; difatti già da quanto è dato desumere dalle prospettazioni accusatorie il proponente il programma contestato (l’allenatore del Ribera) non avrebbe stabilito un idoneo ed efficiente contatto con l’altro protagonista della vicenda (il calciatore Romeo) allo scopo alterativo della gara. Negli atti della Procura si legge, infatti, che le telefonate tra i protagonisti della vicenda odierna, oltre a non essere note nel loro contenuto, fossero giudicate “quantomeno sconvenienti e inopportune” (cfr. pag. 4 Considerazioni finali della Procura Avv. O. Maggio). E’, quindi, abbastanza chiaro che le condotte estrinsecantesi nel contatto tra i due, come meglio infra specificato, consistono in alcune telefonate dal contenuto incerto e contestato. Invero, è emerso in maniera pacifica che il Brucculeri ha effettuato una solo telefonata al Romeo in data 5 ottobre 2011 e che, anche per ammissione del Romeo, non aveva ad oggetto la gara incriminata ma solo la presumibile disponibilità del calciatore a trasferirsi presso il Ribera. In ordine all’ultima telefonata che, secondo l’accusa, sarebbe quella in cui il Brucculeri avrebbe esplicitamente invitato il Romeo a simulare un infortunio per non partecipare all’incontro, questa CDT rileva che della stessa non vi è riscontro alcuno. Infatti, mentre il Brucculeri ha depositato i tabulati relativi alla propria utenza per il periodo dal 2 al 24 ottobre 2011, da cui emerge che questi ha chiamato il Romeo solo in data 5 ottobre, di contro il Romeo, pur dichiarandosi disponibile a depositare i tabulati telefonici relativi “alla propria utenza”, non vi ha provveduto, risultando, anzi non veritiera tale dichiarazione, poiché detta utenza è intestata a terzi (cfr. doc. all.17 atti Procura) e più precisamente alla moglie (vedi dichiarazione resa in udienza) per cui gli sarebbe stato facile, ove lo avesse voluto, fare richiedere a quest’ultima i tabulati richiesti. Dall’esame degli atti risulta, inoltre, che quanto dichiarato dal Romeo sia nell’atto notorio che nel corso dell’audizione dinanzi al rappresentante della Procura in merito “alla ricezione di svariate telefonate nei venti giorni antecedenti alla gara da parte del Brucculeri” non trova riscontro né dal tabulato in atti né da prove dirette provenienti da soggetti presenti alle asserite conversazioni. Sul punto nulla aggiunge la dichiarazione di Erbini il quale si è limitato a riferire circa le insofferenze del Romeo a permanere nella compagine sociale dell’Audace Monreale, anzi aggiunge che il Romeo, facendo riferimento alla futura gara, gli avrebbe dato “filo da torcere”. Che il Romeo fosse insofferente alla sua permanenza nell’Audace Città di Monreale lo conferma lo stesso anche nel corso dell’audizione resa dinanzi a questa Commissione dichiarando che “le strade ad un certo punto si sono divise” E’ bene altresì puntualizzare che per quanto riguarda la prestazione del Romeo nella gara in questione è, a giudizio di questa CDT, di particolare rilevanza la testimonianza resa dal sig. Scalia Paolo allenatore dell’Audace Monreale al rappresentante della Procura il quale ha così dichiarato: “in relazione alla partita con il Ribera posso dire di avere visto giocare il solito Romeo come visto durante il campionato con alti e bassi” . Ciò posto, dall’insieme degli elementi sopra esposti può ritenersi che nella fattispecie in oggetto manchi la sussistenza del requisito univoco del compimento di atti voluti dalla norma incriminatrice contestata (art. 7 C.G.S.). Si deve, pertanto, necessariamente concludere con l’applicazione dei principi generali in materia di illecito sportivo e cioè che manca la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” dell’illecito contestato (cfr. Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – del 19.9.2011 CU n.30/CGF). A tal proposito, è bene constatare che ci troviamo di fronte ad ipotesi e non di prove anche con riferimento alla telefonata intercorsa tra il Brucculeri e il Romeo; telefonata che non prova l’illecito contestato tenuto conto dei comprovati rapporti esistenti tra i due. Occorre, altresì, considerare che il Romeo, nell’audizione resa al rappresentante della Procura, ha riferito, comunque, di una “sensazione personale” in relazione ad eventuali richieste fraudolente. In definitiva in atti non vi è alcuna prova certa ed idonea a confermare l’illecito e, in tal senso, va tenuto in considerazione l’indirizzo della giurisprudenza della Corte Federale (già richiamata) e della Commissione di Disciplina Nazionale (cfr. CDN 6 agosto 2010 C.U. n.10/CDN), da cui questa Commissione non intende discostarsi, teso ad assolvere i soggetti indagati ove sussistano ragionevoli dubbi sulla loro colpevolezza. Occorre inoltre considerare che laddove non possa dirsi sussistere la prova della commissione dell’illecito sportivo, la condotta del Brucculeri riveste comunque rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. Non vi è dubbio, infatti, che intrattenere contatti telefonici e non con un atleta tesserato con una società sportiva avversaria nella prossimità di un incontro di campionato, costituisce, quanto meno, la violazione, non marginale, dei fondamentali principi di lealtà, probità e correttezza. Ciò è del tutto logico ed accade anche nell’ambito penale: se una data condotta o il substrato soggettivo, non integra gli estremi di una data fattispecie, ben può integrare quelli di una previsione meno grave sanzionata in misura diversa. In ragione di quanto appena detto il Brucculeri Salvatore soggiace alla pena come indicata in dispositivo. Conseguentemente vanno considerate le posizioni degli altri deferiti alla luce delle su esposte ragioni. Con riferimento all’ASDP Ribera 1954, questa deve rispondere a titolo oggettivo della condotta del Brucculeri ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S. limitatamente alla ipotesi condannatoria così come sopra riformulata e soggiace, conseguentemente, alla pena che viene determinata come da dispositivo. Per quanto attiene, infine, alla posizione dell’ASD Audace Città di Monreale, la Commissione rileva che, seppure i dirigenti della predetta società non appena venuti a conoscenza dei fatti per cui è processo li abbiano denunciati (pur con le rilevate incongruenze) alle Autorità Federali, debbono pur tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dall’art. 4, comma 2 del C.G.S. che attualmente punisce, sotto il profilo oggettivo, le società per i comportamenti dei propri tesserati senza che le stesse possano, comunque, dare prova contraria. Di tale fattivo comportamento, comunque questa Commissione ne tiene conto ai fini della quantificazione della pena che viene determinata come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale così riformulando il capo di imputazione a carico del Brucculeri Salvatore, che deve rispondere dell’illecito di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. gli infligge, ai sensi dell’art. 19 C.G.S., la sanzione della squalifica per mesi 8 (otto). Infligge, ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S. all’ASDP Ribera 1954 la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00). Applica, su accordo delle parti, al calciatore Romeo Salvatore la sanzione della squalifica per mesi cinque e giorni dieci. Infligge ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S. alla società Audace Città di Monreale la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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