COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 32 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti: – del calciatore Grassi Daniele, per la violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 10, comma 2, del C.G.S.; – del Dirigente Rossi Simone, per le medesime violazioni; – della Società U.S.D. F.C.G. Floria 2000, per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 32 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti: - del calciatore Grassi Daniele, per la violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 10, comma 2, del C.G.S.; - del Dirigente Rossi Simone, per le medesime violazioni; - della Società U.S.D. F.C.G. Floria 2000, per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Il C.R.T., con provvedimento pubblicato con il C.U. n. 13 del 15 settembre 2011, ha accolto, previa approvazione della L.N.D., la rinuncia alla partecipazione da parte della Società U.S.D. F.C.G. Floria 2000 al campionato di terza categoria, accogliendo nel contempo la richiesta della medesima Società a disputare le gare del Campionato di Calcio a 5, Serie D. In conseguenza di quanto sopra veniva disposto, sempre con il medesimo comunicato, il vincolo dei calciatori che, a seguito della mancata iscrizione al Campionato di 3 categoria, avevano manifestato l’intento di mantenere il tesseramento. Il Comitato Regionale Toscana ha ricevuto in data 11 gennaio 2012 denuncia relativa al fatto che il calciatore Grassi Daniele, nonostante fosse svincolato e privo quindi di tesseramento per la Società, ha partecipato a sette gare del Torneo Allievi Regionali, girone C. Accertata la fondatezza della segnalazione attraverso l’esame delle liste di gara, ha trasmesso gli atti alla Procura Federale, che ha disposto il deferimento in esame. In virtù di rituale convocazione sono presenti, il Sostituto Procuratore della Procura Federale, Avvocato Marco Stefanini,, nonché i soggetti deferiti: - la Società U.S.D. FCG Floria in persona del Presidente, Paolo Ricci, ed il Dirigente Rossi Simone, entrambi assistiti dall’Avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena; - il calciatore Grassi Daniele, minore, è assistito dai genitori esercenti la potestà, signori Grassi Stefano e Renali Sonia. Il legale rappresentante della Società, Ricci Paolo, ed il Dirigente accompagnatore, Rossi Simone hanno depositato, tramite il difensore di fiducia, memoria a difesa. Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale, chiede la conferma del deferimento che non ha avuto necessità di alcuna ulteriore istruttoria stante la assoluta valenza probatoria della documentazione acquisita. Riferendosi alla memoria depositata osserva che il caso è più semplice di come appaia nella memoria a difesa, ricorda che la richiesta di iscrizione al Campionato di Calcio a 5 è stata accolta e che il provvedimento reca in sé l’autorizzazione ai calciatori che intendevano proseguire l’attività per effetto dell’applicazione dell’art. 110 delle N.O.I.F., che avviene, quindi, ipso iure. Precisa che in detto elenco non è inserito il nome del Grassi. Sotto tale aspetto le decisioni della F.I.G.C. citate appaiono ininfluenti. Chiede pertanto che vengano inflitte le seguenti sanzioni: - al calciatore Daniele Grassi la squalifica per due giornate di gara, in considerazione dell’età del calciatore; - al Dirigente Simone Rossi l’inibizione per mesi due per aver garantito con la sottoscrizione la regolarità della partecipazione alle gare dei tesserati indicati sulle relative liste; - alla Società la penalizzazione di punti sette nella classifica del Campionato di competenza (Allievi regionali), oltre l’ammenda di € 600,00 (seicento). Il difensore della Società Floria 2000 e del Dirigente Rossi, si richiama al contenuto della memoria depositata e contesta quanto assunto in questa sede dal rappresentante della Procura Federale. Afferma che l’interpretazione delle N.O.I.F. che è stata fornita dal C.R.T. e dalla Procura Federale è contraria a quanto affermato dalla Commissione Tesseramenti C.E.V. la quale, con propria decisione, afferma che tale sistema normativo è improntato a criteri di rigido formalismo. Deposita, nulla opponendo la Procura, la relativa decisione. Insiste nelle richieste conclusive della memoria. Interviene quindi il Presidente della Società, Signor Paolo Ricci, descrivendo le operazioni svolte e lamentando l’attuale mancanza di certezze nelle disposizioni normative federali per cui è difficile orientarsi e afferma che tutti i comportamenti attuati sono stati posti in essere nella più assoluta buona fede. Anche i genitori del calciatore Grassi, minore, si appellano alla buona fede evidenziando di aver sempre avuto un buon rapporto con la Società, come dimostra l’immediato accoglimento della richiesta del ragazzo di trasferirsi ad altra società ove ha avuto maggiori possibilità di giocare. Il Dirigente Rossi si associa alle dichiarazioni rese dal Presidente Concluso il dibattimento la Commissione decide. La ben argomentata memoria, redatta in forma irreprensibile ed arricchita da una notevole ricerca esegetica della quale deve essere altresì apprezzato lo sforzo difensivo, non è idonea ad inficiare il deferimento. Sostiene in buona sostanza la difesa, richiamando numerose decisioni ufficiali della Federazione, che: - lo svincolo d’autorità opera esclusivamente a favore dei calciatori che erano tesserati nel corso della precedente stagione sportiva e che hanno contratto il vincolo pluriennale, rivestendo la norma valenza di garanzia nei loro confronti; - il calciatore Grassi Daniele è stato tesserato per la Società, con vincolo pluriennale, nella stagione 2011/2012 ovvero per la stessa stagione nella quale la Società ha chiesto (peraltro sotto la stessa data del 28/07/2011) di partecipare al Campionato di calcio a 5, per cui il tesseramento del calciatore è valido per detta competizione e la Società ha operato quindi correttamente; - la Società deferita ha provveduto ad informare i calciatori con vincolo pluriennale dell’intenzione di partecipare al Campionato di Calcio a 5 e non più al Campionato di terza categoria (calcio ad undici); - nessuna delle Società che hanno incontrato la squadra nel periodo assunto per il deferimento ha sollevato eccezione di sorta, segno della inesistenza di qualsiasi violazione. Dopo aver richiamato norme statutarie sia del Coni che della F.I.G.C, onde vedere confermate le proprie tesi, conclude per la declaratoria di infondatezza del deferimento e in subordine, ove questa venisse disattesa, per il rinvio degli atti alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del C.G.S., al fine di confermare la correttezza del tesseramento del calciatore Grassi. Osserva la Commissione, in sede di decisione, che lo svincolo dei calciatori, previsto dalla norma, non può che essere riferibile a tutti i calciatori tesserati in precedenza alla rinuncia al campionato di competenza, qualunque ne sia la causa, e non unicamente ai calciatori tesserati nella stagione precedente. Infatti la norma concernente lo svincolo costituisce una specie di salvaguardia per il calciatore che, già tesserato, non veda più soddisfatte le proprie ambizioni sportive per effetto di una unilaterale, sopraggiunta, decisione societaria. In particolare la ratifica della rinuncia alla partecipazione al campionato di competenza costituisce una cesura nell’attività della Società, indipendentemente dal prosieguo dell’attività in altre competizioni. Non a caso viene mantenuto lo status di tesseramento per i calciatori che manifestano richiesta in tal senso. E’ ancora da rilevare che la norma non contiene alcuna previsione di deroga per cui essa deve essere applicata a tutti i calciatori tesserati. Nella fattispecie il riferimento deve essere fatto alla situazione di tesseramento esistente alla data del 24 agosto 2011, data nella quale la Società ha deliberato, in via ufficiale, di rinunciare a partecipare alle gare del Campionato di terza categoria. Che tale sia la data di riferimento del provvedimento federale è indicato dalla stessa Società allorché, nella comunicazione redatta in data 23 agosto, si riserva di depositare l’elenco dei calciatori che rimarranno vincolati, elenco che avrebbe recato in calce – come avvenuto – “la firma di accettazione del nuovo status”. In conseguenza di ciò il Grassi, il cui nome non è compreso nell’elenco, incorre nella violazione di aver partecipato a sette gare del campionato Allievi Regionali, per conto della Società Floria 2000, senza averne titolo per essere stato svincolato d’autorità e sprovvisto quindi di tesseramento valido. Il Grassi infatti è stato svincolato, come sopra indicato, a partire dal momento in cui la Società ha deciso di rinunciare al campionato di competenza (24 agosto 2011), nella precipua considerazione che egli, contrariamente ad altri calciatori (vedasi C. U. n. 13 del 15.09.2011), non ha esplicitato la volontà di mantenere il vincolo assunto al momento del tesseramento, essendo incontrovertibile il disposto dell’art. 110 delle N.O.I.F. che opera in maniera automatica ed insindacabile. A maggior chiarimento della vicenda la C.D.T.T. ha disposto, ex art. 34, comma 4, la ricostruzione cronologica e documentale dei fatti. Il calciatore Daniele Grassi è stato tesserato in data 28 luglio 2011, come del resto conferma la difesa nella memoria qui depositata, per la A.S.D. F.C.G. Floria 2000, società che ha militato, nel campionato 2010/2011, in terza categoria. Egli è stato svincolato d’autorità, a partire dal momento in cui la Società ha deciso di rinunciare al campionato di competenza (23 agosto 2011), non avendo manifestato la volontà di mantenere il vincolo assunto al momento del tesseramento (28.07.2011) come invece fatto da altri calciatori (C. U. n. 13 del 15.09.2011). A tal proposito emerge dagli atti ufficiali che, in data 23 agosto, la Società comunicava testualmente al C.R.T., con nota pervenuta il giorno 24 successivo ultimo giorno utile a perfezionare l’iscrizione, che “…….la nostra società ha deciso per la stagione 2011-2012 di non partecipare al Campionato di Terza Categoria optando per la partecipazione al campionato di SERIE D CALCIO a 5”. La nota si concludeva precisando quanto segue: “Sarà nostra cura trasmetterVi a breve elenco calciatori vincolati per la suddetta società con la firma di accettazione del nuovo status”. La Società, con nota redatta in data 20 agosto e depositata a mano il giorno 24 agosto, così scriveva al C.R.T.: “Vi comunichiamo come da regolamento FIGC che nella stagione sportiva 2011 – 2012 la Società parteciperà con la propria prima squadra al campionato SERIE D DI CALCIO A 5 in sostituzione della partecipazione al campionato di TERZA CATEGORIA.“ Allegava alla nota l’elenco dei calciatori, debitamente sottoscritta dagli interessati e dai loro rappresentanti in quanto minori“per accettazione nuova programmazione societaria”. Riepilogando, questi gli avvenimenti: 28 luglio 2011 - tesseramento del calciatore Grassi Daniele per la Società U.S.D. F.C.G. Floria 2000; 28 luglio 2011 - iscrizione al Campionato di Calcio a 5, in pendenza del termine utile ai fini della partecipazione al campionato di terza categoria; 23 agosto 2011 - comunicazione di non intendere partecipare al Campionato di competenza optando per il Campionato di Calcio a 5; 24 agosto 2011 - ulteriore comunicazione di intendere partecipare al Campionato di Calcio a 5, in sostituzione della partecipazione al campionato di terza categoria. Questa ricostruzione dei fatti basterebbe ex sè a ritenere infondate le istanze a difesa perché la Società ammette di conoscere il “regolamento F.I.G.C.”, e a tal fine comunica l’intenzione di non partecipare al campionato di competenza. Ma è la stessa Società a stabilire il “dies a quo” del nuovo assetto societario dato che con le note con cui comunica la rinuncia a partecipare al campionato di competenza, ricevute dal C.R.T. in data 24 agosto 2011 e quindi efficaci e valide solo da detta data, si riferisce sia al nuovo “status” che alla “nuova programmazione societaria” Peraltro la necessità avvertita dall’U.S.D. di effettuare la comunicazione per ben due volte e a ridosso della scadenza del termine per l’iscrizione al Campionato di terza categoria, indurrebbe alla riflessione che tale comportamento sia conseguenza dall’essersi resi conto dell’errore procedurale commesso in data 28 luglio. A prescindere da tale considerazione, ininfluente comunque agli effetti della decisione, la Commissione deve far rilevare preliminarmente che la Società, con l’elenco preannunciato e trasmesso, ha indicato, a dimostrazione della conoscenza delle norme, analiticamente i calciatori che intendeva, o che essi stessi intendevano, rimanessero vincolati senza ivi comprendervi il nome del calciatore Daniele Grassi. Sempre esaminando il contenuto delle eccezioni sollevate, la Commissione deve ancora precisare che il semplice deposito di una richiesta di iscrizione al campionato di Calcio a 5 non è comunque preclusivo per alcuna società della L.N.D. a poter procedere alla disputa del campionato di competenza: sono infatti numerose le Società che partecipano ad ambedue i tipi di campionato con, ovviamente, apposite, distinte squadre. In ogni diverso caso la partecipazione del Grassi alle sette gare per le quali i tesserati sono stati deferiti diviene assolutamente irregolare. Peraltro, avendo esplicitata la rinuncia solo in data 24 agosto, in pendenza del termine per la iscrizione al campionato di terza categoria, la Società non poteva essere considerata di puro settore potendo ben partecipare anche al campionato di competenza, come già rilevato. Le Autorità Federali, preso atto della rinuncia e a decorrere dalla data in cui essa è stata esplicitata, hanno applicato, con riferimento allo status della Società a quel momento, le procedure relative, per cui il Presidente della F.I.G.C. attraverso la L.N.D., preso atto della volontà della Società ha ratificato, in data 9 settembre 2011, il provvedimento con il quale il C.R.T. ha accolto la richiesta effettuata dalla Società in data 24 agosto. Con la ratifica sono stati di conseguenza autorizzati, da una parte, il mantenimento del vincolo per i calciatori che ne avevano fatta espressa richiesta attraverso l’elenco prodotto dalla Società, dall’altra lo svincolo, ex lege, di tutti gli altri calciatori che risultavano tesserati nel momento in cui la Società ha dichiarato di non intendere partecipare al campionato di terza categoria (24 agosto 2011), tra i quali, inevitabilmente, il calciatore Grassi Daniele. Quest’ultima parte del provvedimento scaturisce, ex lege, dall’applicazione in via del tutto automatica dell’art. 110 delle N.O.I.F. il quale prevede in maniera assolutamente chiara, non diversamente interpretabile, che ”Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza,….omissis…...i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati di autorità”. La norma quindi si riferisce sia alla Società nella sua interezza, non alle singole squadre di essa partecipanti, eventualmente, a distinti campionati, che a tutti i calciatori che al momento della causa che ha determinato la non partecipazione al campionato, erano per essa tesserati. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere, dovendo altresì rilevarsi che la richiesta istruttoria conseguente all’accoglimento, appare del tutto inconferente, atteso che non ci si trova di fronte ad una controversia da sottoporre al giudizio della Commissione Tesseramento, dato che il tesseramento del calciatore è avvenuto in maniera regolare in data 28 luglio 2011 e che, solo successivamente, esso è stato posto nel nulla per effetto della mancata conferma del vincolo una volta che la Società ha rinunziato alla partecipazione al campionato di competenza. Con riferimento alla entità delle sanzioni da irrogare, la Commissione condivide la richiesta della Procura in ordine al calciatore Grassi tenendo conto della sua giovane età che comunque non può escludere l’applicazione di una sanzione, seppur minima, al fine di fargli comprendere la necessità dell’osservanza delle norme dell’Istituzione alla quale appartiene. Ritiene ancora del tutto congrue le sanzioni da infliggere al Dirigente Rossi, il quale è bene ricordare, con la sottoscrizione delle liste di gara ha certificato la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Daniele Grassi che tale non era. ed per Quanto riguarda l’ammenda alla Società ritiene congrua la richiesta della Procura federale. Ritiene, a contraris, di modificare la richiesta di penalizzazione dei punti in classifica stante la peculiarità delle questione. P.Q.M. la C.D.T.T. in accoglimento del reclamo infligge le seguenti sanzioni: - al calciatore Daniele Grassi la squalifica per due giornate di gara da scontarsi nel Campionato Allievi Regionali; - al Dirigente Simone Rossi l’inibizione per mesi due; - alla Società U.S.D. F.C.G. Floria 2000 l’ammenda di € 600,00 (seicento) e la penalizzazione di punti 4 (quattro) nella classifica dell’attuale campionato di competenza.
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