• Stagione sportiva: 2001/2002
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 17,18
17 – APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO L’AMMENDA DI L. 1.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)
18 – APPELLO DEL CALCIATORE DE JESUS SILVA NELSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 17,18
17 - APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO L’AMMENDA DI L. 1.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)
18 - APPELLO DEL CALCIATORE DE JESUS SILVA NELSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)
Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento del Procuratore Federale, ha ritenuto il calciatore De Jesus Silva Nelson “Dida”, tesserato per l’ A.C. Milan, responsabile della violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. (per uso di irregolare passaporto portoghese al fine di ottenere il tesseramento come “comunitario”), infliggendogli la sanzione della squalifica fino a tutto il 30 giugno 2002. Conseguentemente ha dichiarato il Milan oggettivamente responsabile ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. comminandogli la sanzione dell’ammenda di L.1.000.000.000. Avverso tale decisione ha proposto appello il Milan A.C. in proprio e nell’interesse del calciatore Nelson De Jesus Silva, chiedendo il proscioglimento da ogni contestazione o, in subordine, il riconoscimento di circostanze attenuanti con congrua riduzione delle sanzioni inflitte. La difesa degli appellanti fa perno, in via preliminare, sulla decisione 5 maggio 2001 della Corte Federale della F.I.G.C. che avrebbe abrogato la norma che limitava il tesseramento dei calciatori extracomunitari, con effetto retroattivo, con ciò facendo venir meno, ex tunc, ogni profilo di illiceità sportiva. Conseguentemente sarebbe impossibile ipotizzare la fattispecie di comportamento sleale ed antisportivo di cui all’art.1 comma 1 C.G.S., nella fattispecie in esame, non essendo stato violato alcun precetto contenuto nelle carte federali. Va osservato al riguardo che la Corte Federale, con la succitata decisione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40 comma 7 delle N.O.I.F., solo nella parte in cui prevede che soltanto tre dei calciatori tesserati come provenienti da paesi diversi dall’Unione Europea possano essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. Perfettamente in vigore,invece, è rimasto l’altro limite previsto dallo stesso art. 40 comma 7 relativo alla possibilità di tesserare non più di cinque calciatori “extracomunitari”. Ne consegue, a parere di questa Commissione, che il comportamento del calciatore tendente ad ottenere il suo tesseramento con lo status di “comunitario”, mediante l’uso di un passaporto falso o comunque irregolare, ben possa concretizzare la fattispecie di condotta sleale ed antisportiva prevista dall’art. 1 comma 1 C.G.S. come contestata al De Jesus Silva Nelson dal Procuratore Federale. In ordine alla non autenticità del passaporto presentato alla F.I.G.C. allo scopo di ottenere il tesseramento come comunitario, la sia pur sintetica motivazione della Commissione Disciplinare va condivisa, in quanto trattasi di passaporto sottoposto a sequestro dall’Autorità giudiziaria perché del tutto identico ad altri (anch’essi sequestrati) che risultano apparentemente rilasciati da un tal “Ferreira” funzionario della Guardia Civil di Lisbona, la cui inesistenz è stata accertata in modo inequivoco. Per quel che riguarda la consapevolezza da parte del calciatore “Dida” circa la non autenticità del documento, non si può non ritenere l’assoluta inattendibilità della tesi difensiva (sia pure validamente ed abilmente sostenuta) secondo la quale il deferito, venuto in possesso del documento in questione, non si sarebbe minimamente reso conto che lo stesso attestava falsamente circostanze non corrispondenti al vero, come quella del rilascio al calciatore di una carta di identità in data 14.1.2000 a Lisbona, circostanza del tutto incompatibile con l’attività professionale svolta in quel periodo dal calciatore stesso in Brasile. Ritiene pertanto questa Commissione di dover pienamente confermare la decisione della Commissione Disciplinare sia per quel che riguarda la responsabilità diretta del calciatore che quella oggettiva della società d’appartenenza che consegue automaticamente e senza necessità di alcun elemento di colpa, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.. Le sanzioni inflitte appaiono congrue in considerazione della gravità del fatto e non vanno ridotte.Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall’A.C. Milan di Milano e dal calciatore De Jesus Silva Nelson, li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate.
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17 – APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO L’AMMENDA DI L. 1.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)
18 – APPELLO DEL CALCIATORE DE JESUS SILVA NELSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.
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