F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 19,20,21,22 19 – APPELLO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO L’AMMENDA DI L. 1.500.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 20 – APPELLO DEL CALCIATORE MEKONGO ONDOA JEAN CHRISOSTOME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 21 – APPELLO DEL CALCIATORE JOB IYOCK THOMAS HERVÉ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DE1 PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 22 – APPELLO DEL CALCIATORE ZE FRANCIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 19,20,21,22 19 - APPELLO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO L’AMMENDA DI L. 1.500.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 20 - APPELLO DEL CALCIATORE MEKONGO ONDOA JEAN CHRISOSTOME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 21 - APPELLO DEL CALCIATORE JOB IYOCK THOMAS HERVÉ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DE1 PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 22 - APPELLO DEL CALCIATORE ZE FRANCIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento del Procuratore Federale, ha dichiarato i calciatori Mekongo Ondoa Jean Chrisostome, Job Iyock Thomas Hervé e Ze Francis della U.C. Sampdoria responsabili della violazione della norma di cui all’art. l comma 1 C.G.S. infliggendo a ciascuno la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001; ha dichiarato altresì la responsabilità oggettiva della società Sampdoria ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. infliggendole la sanzione dell’ammenda di L. 1.500.000.000. Ha infine dichiarato non luogo a deliberare nei confronti del direttore generale Salvarezza Emiliano e prosciolto dagli addebiti il presidente della Sampdoria Mantovani Enrico nonché i dirigenti Arnuzzo Domenico e Ronca Pierlugi. Avverso tale decisione hanno proposto appello sia singolarmente i calciatori Mekongo Ondoa Jean Chrisostome, Job Iyock Thomas Hervé e Ze Francis che la U.C. Sampdoria, tutti chiedendo il proscioglimento nel merito o, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni inflitte. Va preliminarmente esaminata la questione, già posta dalla difesa dei calciatori in primo grado e ribadita in questa sede, degli effetti sul caso in esame della decisione della Corte Federale in data 5 maggio 2001 relativa alla illegittimità dell’art. 40 comma 7 delle N.O.I.F.. La tesi difensiva è, in sostanza, basata sull’affermazione che “l’intervenuta abrogazione della norma ha prodotto i suoi effetti retroattivamente, abolendo, attraverso l’eliminazione del divieto di tesseramento, il profilo di illiceità ex tunc”. La condotta degli inquisiti non sarebbe stata antigiuridica, mancando un valido divieto dell’ordinamento sportivo; conseguentemente non potrebbe configurarsi alcuna violazione dell’art. 1, comma, 1 C.G.S. che, ponendo ai tesserati l’obbligo di condotta conforme ai principi sportivi della lealtà e probità, presupporebbe pur sempre l’esistenza della violazione di un valido precetto. Va innanzi tutto osservato, al riguardo, che la citata decisione della Corte Federale ha annullato la norma dell’art. 40 comma 7 N.O.I.F. solo nella parte in cui limita il numero dei calciatori extracomunitari utilizzabili dalle società in gare ufficiali, mentre non è stata annullata la previsione limitativa del tesseramento dei calciatori provenienti da federazione estere di paesi non aderenti all’Unione Europea. Non è stata quindi posta in essere alcuna “abolitio criminis” con riferimento alla violazione regolamentare contestata e resta pertanto ferma la censurabilità della condotta volta ad eludere l’applicazione di una norma relativa al limite dei tesseramenti, mediante atti fraudolenti quali l’utilizzo di passaporti e documenti falsificati. Per quanto riguarda il merito del procedimento, deve ritenersi provato - senza ombra di dubbio - che i tre giovani calciatori camerunensi giunsero in Italia ed ottennero il tesseramento per la società Sampdoria, usufruendo di documenti di identificazione comunitari fra cui passaporti (uno portoghese e due belgi) chiaramente contraffatti in quanto contenenti dati anagrafici (residenza, cittadinanza) smentiti dagli stessi tesserati. Tutto ciò risulta, come diffusamente esposto nella parte motiva dell’impugnata delibera, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni confessorie dei tre giovani calciatori che, con dovizia di particolari, hanno spiegato come l’intera vicenda fu organizzata e diretta dal loro “manager” Jean Claude Pagal. A tale riguardo la difesa ha sostenuto il difetto di imputabilità dei calciatori, in quanto minori di diciotto anni, non si sarebbero resi conto della illegittimità della condotta loro imposta dal Pagal del quale sarebbero stati in qualche modo succubi. La Commissione Disciplinare ha correttamente motivato il rigetto di tale tesi difensiva, affermando che i calciatori, pur avendo compreso la natura irregolare dei documenti posti a base del loro tesseramento,come chiaramente risulta dalle loro stesse dichiarazioni, ne hanno comunque usufruito per conseguire un interesse anche economicamente rilevante. La loro volontà, pur in qualche modo condizionata dagli atteggiamenti del Pagal, ha sempre conservato un sufficiente livello di autonomia decisionale per cui sussiste, sebbene attenuata, la loro responsabilità in ordine alla violazione contestata. La responsabilità oggettiva della Sampdoria deriva automaticamente da quella dei suoi tesserati, a mente dell’art. 6 comma 2 C.G.S. che, come è noto, prevede una forma di responsabilità senza possibilità di prova contraria liberatoria, a nulla rilevando se la società chiamata a rispondere dell’illecito del proprio tesserato, abbia o meno cooperato alla causazione dello stesso. Per quel che riguarda la misura delle sanzioni inflitte, la decisione impugnata ha dettagliatamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di quantificarle in termini di particolare tenuità onde non può essere concessa alcuna ulteriore diminuzione. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’U.C. Sampdoria di Genova e dai calciatori Mekongo Ondoa Jean Chrisostome, Job Iyock Thomas Hervé e Ze Francis, li respinge ed ordina incamerarsi le relative tasse.
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